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+++ Sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune
Numerose organizzazioni comuni di mercato (OCM) prevedono, come misura di sostegno, la concessione di pagamenti diretti agli agricoltori. Il presente regolamento stabilisce norme orizzontali, applicabili alle diverse OCM, che promuovono l'integrazion

Numerose organizzazioni comuni di mercato (OCM) prevedono, come misura di sostegno, la concessione di pagamenti diretti agli agricoltori. Il presente regolamento stabilisce norme orizzontali, applicabili alle diverse OCM, che promuovono l'integrazione di considerazioni ambientali e dell'occupazione nella politica di concessione di aiuti diretti degli Stati membri. Sono oggetto del regolamento le seguenti OCM: seminativi, fecola di patate, cereali, olio d'oliva, legumi da granella, lino, canapa, baco da seta, banane, uve secche, tabacco, sementi, luppolo, riso, carni bovine, latte e prodotti lattiero-caseari, ovini e caprini, regime agrimonetario, Poseidom, Poseima, Poseican, Isole del mar Egeo.Al momento della concessione dell'aiuto diretto, gli Stati membri tengono conto delle considerazioni ambientali, valutandole in base a:· impegni agroambientali; · esigenze ambientali di carattere generale; · condizioni ambientali specifiche cui è subordinata la concessione dei pagamenti diretti. Per garantire il rispetto delle considerazioni occupazionali da parte degli agricoltori, gli Stati membri possono: · stabilire dei limiti minimi, in termini di manodopera impiegata, ricchezza globale o importi dei pagamenti accordati; · ridurre l'aiuto concesso a un agricoltore in caso di mancato rispetto del limite stabilito. Tale riduzione non può tuttavia superare il 20 % dell'importo complessivo dei pagamenti concessi. Con l'introduzione dei suddetti criteri ambientali e d'occupazione, gli Stati membri garantiscono la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitano distorsioni di mercato e della concorrenza.I pagamenti che non sono stati corrisposti agli agricoltori a causa del mancato rispetto dei requisiti ambientali e del limite d'occupazione restano a disposizione degli Stati membri. Questi ultimi li utilizzeranno a titolo di sostegno supplementare comunitario nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo rurale (pensionamento anticipato, zone svantaggiate e soggette a vincoli ambientali, azioni agroambientali, imboschimento), conformemente al regolamento (CE) n. 1257/1999 [sviluppo rurale].Non potrà essere effettuato alcun pagamento in favore di persone che abbiano creato artificialmente le condizioni richieste per beneficiare del sostegno diretto.Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del regolamento. Il regolamento (CE) n. 1259/1999 prevede inoltre una valutazione d'impatto dei pagamenti corrisposti nell'ambito dei regimi di sostegno.

gli argomenti provengono dal sito:http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/hori/index_it.htm
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