1) OBIETTIVO Prevenire o ridurre, nella misura del possibile, l'inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del terreno provocato dall'incenerimento e dal coincenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute umana.
2) PROPOSTA Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
3) CONTENUTO L'incenerimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi può comportare emissioni di inquinanti nell'atmosfera, nell'acqua e nel terreno, che provocano danni alla salute umana.
Quando fu presentata la proposta della presente direttiva, il regime comunitario in materia di incenerimento dei rifiuti comprendeva le direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE (impianti esistenti e nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani) e 94/67/CE (incenerimento dei rifiuti pericolosi).
La direttiva è intesa a colmare le lacune di questa legislazione. A parte l'incenerimento dei rifiuti urbani non pericolosi, il campo di applicazione della direttiva comprende l'incenerimento dei rifiuti non pericolosi diversi da quelli urbani (come i fanghi di depurazione, i pneumatici e i residui di origine medica) e di rifiuti pericolosi esclusi dalla direttiva 94/67/CE (come gli oli usati e i solventi). È anche intesa ad integrare nella legislazione vigente i progressi tecnici in materia di controllo delle emissioni dei procedimenti di incenerimento e a garantire il rispetto degli impegni internazionali presi dalla Comunità in materia di riduzione dell'inquinamento, in particolare quelli concernenti la fissazione di valori limite per le emissioni di diossine, di mercurio e di polveri causate dall'incenerimento di rifiuti (protocolli firmati nel 1998 nel quadro della Convenzione UN/ECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. La direttiva è basata su un approccio integrato: ai valori limite aggiornati per le emissioni atmosferiche si aggiungono valori limite per gli scarichi nell'acqua.
A differenza delle summenzionate direttive 89/369/CEE e 89/429/CEE, la presente direttiva si applica non solo agli impianti destinati all'incenerimento dei rifiuti ("impianti di incenerimento specializzati"), ma anche agli impianti di "coincenerimento" (impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali, che utilizzano regolarmente o in via aggiuntiva rifiuti come combustibile e in cui i rifiuti sono sottoposti ad un trattamento termico a fini di smaltimento). Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva gli impianti sperimentali utilizzati per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 t di rifiuti all'anno e gli impianti che trattano unicamente i seguenti rifiuti:
rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali o derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione e dalla produzione di carta; rifiuti di legno; rifiuti di sughero; rifiuti radioattivi; carcasse di animali; rifiuti derivanti dallo sfruttamento delle risorse petrolifere e di gas e inceneriti negli impianti offshore Tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento devono essere autorizzati. L'autorizzazione, rilasciata dall'autorità competente, elenca esplicitamente le categorie e le quantità di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che possono essere trattati, indica la capacità di incenerimento o di coincenerimento dell'impianto e specifica le procedure di campionamento e misurazione utilizzate
Prima dell'accettazione dei rifiuti pericolosi nell'impianto di incenerimento o di coincenerimento il gestore deve conoscere i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo, la composizione fisica e chimica e le caratteristiche di pericolosità.
Per garantire la combustione completa dei rifiuti, la direttiva stabilisce l'obbligo per tutti gli impianti di mantenere il gas derivante dall'incenerimento e dal coincenerimento ad una temperatura minima di 850 °C per almeno 2 secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 % di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è portata ad almeno 1100 °C per almeno due secondi.
L'energia termica generata dal processo di incenerimento deve essere recuperata nella misura del possibile.
I valori limite di emissione gli impianti di incenerimento sono indicati nell'allegato V della direttiva; concernono i metalli pesanti, le diossine e i furani, il monossido di carbonio (CO), le polveri, il carbonio organico totale (COT), il cloruro di idrogeno (HCL), il fluoruro di idrogeno (HF), il biossido di zolfo (SO2), il monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO2).
I valori limite delle emissioni atmosferiche per gli impianti di coincenerimento sono indicati nell'allegato II. Sono previste anche disposizioni speciali per i forni a cemento, per altri settori industriali e per gli impianti di combustione che coinceneriscono rifiuti.
È necessaria un'autorizzazione per le acque reflue e gli scarichi provenienti dal processo di depurazione dei gas di scarico. L'autorizzazione garantirà che siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti dall'allegato IV della direttiva. Le acque piovane o provenienti da operazioni di estinzione di incendi devono essere raccolte ed analizzate prima di essere scaricate.
I residui del processo di incenerimento devono essere ridotti al minimo e riciclati per quanto possibile. Nel trasporto dei residui secchi devono essere prese le opportune precauzioni per evitarne la dispersione nell'ambiente. Devono essere effettuate prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il potenziale inquinante dei vari residui.
La direttiva prevede l'installazione obbligatoria di sistemi di misura che permettono di tenere sotto controllo i parametri e i limiti di emissione pertinenti. Le emissioni nell'atmosfera e nelle acque sono misurate periodicamente a norma dell'allegato III e dell'articolo 11 della direttiva.
Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento sono accessibili al pubblico, affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente.
Gli impianti aventi una capacità nominale di due o più tonnellate l'ora sono tenuti a fornire all'autorità una relazione annua relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell'impianto. L'autorità competente redige e rende accessibile al pubblico un elenco degli impianti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate l'ora.
La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2008, una relazione sull'applicazione della direttiva, i progressi registrati dalle tecniche di controllo delle emissioni e l'esperienza acquisita nella gestione dei rifiuti. Saranno redatte anche altre relazioni sull'applicazione della direttiva.
A partire dal 28 dicembre 2005 sono abrogati:
l'articolo 8, paragrafo 1 e l'allegato della direttiva 75/439/CEE; la direttiva 89/369/CEE; la direttiva 89/429/CEE; la direttiva 94/67/CE. Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazione alle disposizioni della direttiva.
La direttiva si applica agli impianti esistenti con decorrenza dal 28 dicembre 2005 e ai nuovi impianti con decorrenza dal 28 dicembre 2002.
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