carni ovine e caprine
Su proposta della Commissione, il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine è stato pubblicato il 22 dicembre 2001 e posto in applicazione il 1° gennaio 2002.ObiettivoL'organizzazione comune di mercato consente di stabilizzare i mercati e di garantire un equo tenore di vita ai produttori attraverso i suoi due elementi principali: un regime di pagamenti diretti e un regime di scambi con i paesi terzi.DisposizioniQuesta organizzazione comune dei mercati prevede il rilevamento dei prezzi di mercato, con la conseguente possibilità di adottare misure eccezionali di sostegno all'ammasso privato, ma non un vero e proprio regime dei prezzi per la fissazione di prezzi istituzionali.La principale modifica introdotta dal 2001 consiste in un premio fisso per i produttori, che sostituisce il precedente pagamento compensativo variabile in funzione del prezzo. Questo semplifica le procedure amministrative per i produttori e riduce notevolmente gli oneri a carico degli Stati membri.Il campo d'applicazione del regolamento comprende agnelli, animali vivi delle specie ovina e caprina, carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie ovina e caprina, frattaglie commestibili e grassi, nonché preparazioni e conserve a base di carni o di frattaglie di ovini o di caprini.I suoi elementi principali sono i seguenti· Regime dei pagamenti diretti I produttori possono ricevere annualmente un premio per pecora di 21 €/capo o, se il latte viene commercializzato, di 16,8 €/capo. Per le aziende situate nelle zone ammissibili, il premio per le capre destinate alla produzione di carne ammonta a 16,8 €/capo.Un premio supplementare di 7 €/capo è concesso ai produttori delle zone svantaggiate nelle quali l'allevamento di ovini o caprini costituisce un'attività tradizionale. Il premio contribuisce al mantenimento dell'attività rurale e della transumanza verso le zone svantaggiate, nei casi in questa costituisce un'attività tradizionale.A ciascuno Stato membro viene inoltre concesso un importo forfettario (di circa 1 € per femmina) da distribuire ai produttori. Si tratta di pagamenti aggiuntivi che vanno ad integrare i premi e che sono destinati alla realizzazione di obiettivi precisi, quali il sostegno di determinati tipi di produzione o la creazione di organizzazioni di produttori.· Regime degli scambi con i paesi terzi Per la maggior parte dei prodotti (salvo per i paesi dell'EFTA), i titoli di importazione sono soggetti al rilascio di un certificato di importazione da parte degli Stati membri.Ai prodotti del settore ovino e caprino si applicano le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Taluni prodotti, in quantitativi definiti da contingenti tariffari, sono esenti da dazi doganali o beneficiano di dazi ridotti. I contingenti tariffari sono stabiliti nel quadro di regimi preferenziali di importazione, di accordi bilaterali o di impegni multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).· Sorveglianza del mercato Gli Stati membri seguono l'evoluzione dei prezzi sul mercato. Opportune misure possono essere adottate qualora vengano rilevate fluttuazioni sensibili che potrebbero destabilizzare il mercato comunitario.I prezzi constatati sul mercato sono calcolati sulla base del prezzo delle carcasse, al netto della tassa sul valore aggiunto.I prezzi sono rilevati sul mercato o sui mercati rappresentativi nella settimana precedente il giorno della comunicazione. Laddove vi siano più mercati rappresentativi in una determinata zona di quotazione, il prezzo è uguale alla media dei prezzi constatati sui suddetti mercati, ponderata mediante coefficienti fissati dagli Stati membri, che esprimono l'importanza relativa di ciascun mercato o di ciascuna categoria.
http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/sheep/index_it.htm
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