La condizione della donna nelle situazioni di estrema emarginazione e sfruttamento è avvolta da un silenzio fatto di paura e minacce. L’osservazione di questi fenomeni è il primo passo per conoscere la complessità del problema e individuare delle strategie capaci di fornire, prima, una tutela immediata e, successivamente, una soluzione definitiva. Nasce da tale esigenza, l’attenzione posta dal Dipartimento per le Pari Opportunità verso due fenomeni diversi nella loro natura, ma simili per la diffusione avuta nel nostro Paese e per la tipologia delle vittime, le donne appunto.
La tratta e la violenza domestica diventano oggetto di un’indagine approfondita, che ne traccia le caratteristiche, rileva i dati della diffusione dei fenomeni e interviene con azioni mirate.
La tratta è un fenomeno criminale legato alla malavita organizzata: le donne e i bambini sono i soggetti più esposti a questa moderna forma di schiavitù, basata soprattutto sullo sfruttamento sessuale. Il crimine si fonda sulla compra-vendita di esseri umani sottratti con violenza o inganno dai luoghi di origine, rapiti da bande internazionali, oppure venduti dalle proprie famiglie o adescati con false promesse di lavoro e portati nei Paesi occidentali dove vengono venduti come schiavi.
Le vittime sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno status giuridico e sono ridotte, con minacce e maltrattamenti, ad uno stato di estrema dipendenza dai loro persecutori.
Il Governo italiano ha risposto al crescente allarme costituito dal traffico di persone, con l’introduzione della disciplina di cui all’art. 18 D.lg. n. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e del suo Regolamento attuativo (D.P.R. 31.8.99 N. 394).
L’articolo 18 del T.U. delle disposizioni riguardanti la disciplina sull’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286/98) prevede ilrilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale al fine di “consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell’organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale” (art. 18, comma 1).
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