sul divieto di pubblicità e di consegne a domicilio Sanzioni ai farmacisti per le intese sui prezzi (Gar. Concorrenza 10418/2002) La Federfarma, undici ordini dei farmacisti, e diciassette associazioni di titolari di farmacie sono stati condannati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per intese lesive della concorrenza. Il provvedimento, dell'11 marzo 2002, a seguito di una istruttoria prorogata per l'ingresso di nuove parti, prevede una sanzione pari a circa 100 mila euro. Secondo l'Antitrust, le organizzazioni avrebbero realizzato un coordinamento nel prezzo di vendita dei prodotti parafarmaceutici. Sanzionati anche il divieto di effettuare attività pubblicitaria della farmacia, e il divieto di consegna dei farmaci a domicilio. Intese considerate restrittive della concorrenza, e preclusive della possibilità di differenziare un esercizio da un altro. Riguardo al cartello sui prezzi, l'Antitrust ha messo in evidenza come la predisposizione e la diffusione di listini da parte delle associazioni dei titolari di farmacia, e la sollecitazione a conformarsi ai prezzi consigliati dai produttori, avrebbero evitato iniziative individuali di riduzione dei prezzi. E quelle forme di concorrenza e di confronto tra gli operatori del settore, a tutto vantaggio dei consumatori. Per queste ragioni, l'Autorità ha ritenuto che il comportamento delle associazioni dei farmacisti in materia di prezzi e di pubblicità integrasse le infrazioni gravi previste dall'articolo 2 della legge sulla tutela della concorrenza e del mercato. La Federazione italiana ordini farmacisti italiani e la Federfarma dovranno ora comunicare ai titolari di farmacie la liceità di iniziative pubblicitarie per i servizi offerti, la possibilità di applicare sconti sui prodotti parafarmaceutici, e di determinare in piena autonomia i loro prezzi. (13 marzo 2002)
|