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+++ COSAP (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)
Oggetto del Canone Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Firenze , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzat

Oggetto del Canone

Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune di Firenze , comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.



Soggetti obbligati al pagamento del Canone
Il Canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e in mancanza di questo dall’occupante di fatto.



Distinzione delle occupazioni e durata
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti o comunque di un’opera visibile ,realizzate a seguito di rilascio di un atto di concessione , aventi durata pari o superiore ad un anno. Le frazioni di anno ai fini della determinazione del Canone sono computate per intero.
Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l’esistenza di manufatti, impianti o comunque di un’opera visibile realizzate a seguito del rilascio di un atto concessorio ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione.



Procedimento per il rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico
Chiunque intenda occupare il suolo pubblico (inteso anche come sopra/sotto suolo) oppure le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio deve, benchè escluso dal pagamento del Canone, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale COSAP comunque ottenere il relativo atto concessorio costituente titolo per effettuare l’occupazione stessa. La domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico deve essere presentata alle competenti Direzioni Comunali e cioè per passi/accessi carrabili alla Direzione Mobilità via Marconi n.20 tel.0552625230/4 e per le altre occupazioni alla Direzione Sviluppo Economico P.za Artom n.18 tel.05532831.
Per variazioni della concessione nei seguenti casi:

nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso che il precedente fosse intestatario dell’atto;
modifica della ragione e/o denominazione sociale per le società;
modifica nominativo dell’associazione per quelle non riconosciute;
la variazione deve essere effettuata con sollecitudine dall’interessato, previa formale richiesta alla Direzione che a suo tempo rilascio la concessione in caso contrario soggetto passivo del Canone resterà comunque l’intestatario dell’atto non variato.
La concessione di suolo pubblico richiesta dall’interessato ma mai ritirata determina comunque una sottrazione di suolo pubblico con l’obbligo quindi di provvedere al versamento del Canone.



Determinazione del Canone
Per le occupazioni permanenti l’ammontare del Canone ,dovuto per l’intero anno solare indipendentemente dall’inizio dell’occupazione nel corso dell’anno, è determinato moltiplicando la tariffa base (art.22 Reg. COSAP) x il coefficiente moltiplicatore (art. 23 Reg. COSAP) x la misura dell’occupazione.
Per le occupazioni temporanee l’ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera x il coefficiente moltiplicatore x la misura dell’occupazione x il numero dei giorni dell’occupazione.



Modalità e termini di versamento del Canone
Per le occupazioni permanenti il pagamento del Canone ,dovuto per l’intero anno solare, deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31.12. dell’anno del rilascio; mentre per le successive annualità il versamento deve essere effettuato entro il 30.04. dell’anno di riferimento. Quanto detto vale anche per il cosiddetto "commercio ambulante" con posteggio assegnato benchè tali occupazioni rientrino nella categoria temporanea.
Per le occupazioni temporanee invece il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione e comunque non oltre il termine iniziale dell’occupazione stabilito nell’atto stesso.
Se il Canone da versare è superiore a Euro 258,23 può essere corrisposto in n. 3 rate, di pari importo, alle seguenti scadenze: 30.04-31.07-31.10 dell’anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni , relativamente all’anno di rilascio, per le concessioni rilasciate dal 01.11. in poi.
Il versamento del Canone può avvenire:

con versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
utilizzando gli appositi bollettini di ccp predisposti dal Comune di Firenze e distinti in Temporaneo e Permanente;
utilizzando le procedure informatizzate attive presso lo Sportello Unico.


Penalità, indennità , sanzioni.
Per omesso/tardivo versamento si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto.
Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al Canone maggiorato del 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
Per le occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 100% dell’indennità sopra citata.



Esclusioni dal Canone
Sono esclusi dal Canone diverse occupazioni tra le quali a titolo esemplificativo:

innesti/allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
insegne/impianti di pubblicità;
tende solari,faretti,lampioni,specchi parabolici,griglie,festoni adobbi e luminarie.
L’elenco completo delle esclusioni è stabilito dall’art.4 del Regolamento COSAP.



Agevolazioni
A titolo esemplificativo si evidenziano alcune delle agevolazioni stabilite dall’art. 26 del Regolamento COSAP:

occupazioni effettuate da Stato, Regioni; Provincie, altri Comuni e ASL nonché dagli Enti pubblici previsti dall’art. 87,C.1 lett."c" del DPR 917/1986 beneficiano di una riduzione del 50% del Canone dovuto;
le ditte appaltatrici dei sopraddetti Enti qualora per i lavori dell’appalto debbano occupare il suolo pubblico possono beneficiare della riduzione del 50% del Canone dovuto , a condizione che l’Ente committente comunichi , contemporaneamente alla richiesta di concessione ,alla Direzione Entrate: ubicazione ,consistenza e durata dell’occupazione, fonte contrattuale dell’appalto, dati identificativi della ditta occupante comprensivi del C.F./P.IVA.
occupazione per manifestazioni politiche ,culturali ,sportive possono beneficiare di una riduzione pari all’ 80% del Canone dovuto a condizione che l’interessato presenti formale richiesta in tal senso alla Direzione Entrate .La manifestazione non deve avere fine di lucro e l’accesso deve essere gratuito.
occupazione effettuate da ONLUS per l’attività di natura istituzionale e per esclusive finalità sociali possono beneficiare di una riduzione dell’80% del Canone dovuto .La riduzione è concessa a condizione che alla Direzione Entrate pervenga apposita richiesta dagli interessati al fine di consentire la valutazione dei requisiti soggettivi/oggettivi.
L’elenco completo delle agevolazioni è stabilito dagli art. 26 e 27 del Regolamento COSAP.
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