a. Con decorrenza 1° gennaio 2004 sono chiamati alla visita di leva:
- i giovani dichiarati "rivedibili" nell'anno 2003; - gli omessi ed i renitenti appartenenti a classi precedenti al 1986; - gli studenti delle classi dal 1981 al 1985 decaduti dal beneficio del ritardo per motivi di studio;
- coloro che sono stati cancellati dalle liste di leva antecedenti al 1986 o riformati, la cui cancellazione o riforma, tuttavia, sia stata
annullata ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 14.2.1964, n.237.
I b. Detti giovani, devono presentarsi al Consiglio di Leva di appartenenza nel giorno e nell'ora indicati nel precetto personale per essere
sottoposti a visita di leva. Al momento della presentazione gli stessi devono essere muniti di un documento di riconoscimento e del
tesserino del codice fiscale rilasciato dal Ministero delle Finanze, nonché di eventuali recenti radiografie del torace. Inoltre, qualora
ritengano di essere affetti da imperfezioni od infermità che possano limitarne l'idoneità al servizio militare, gli stessi avranno cura di
presentare la certificazione sanitari, eventualmente in loro possesso, rilasciata da Ente sanitario pubblico.
Coloro, invece, che non hanno ricevuto il precetto personale devono rivolgersi immediatamente all'Ufficio Leva di appartenenza od alla
Autorità Diplomatica o Consolare italiana del luogo di residenza o dimora se risiedono all'estero poiché la mancata ricezione del precetto
personale non li esenta dall'obbligo di presentazione agli Organi della Leva, obbligo loro notificato con il Manifesto affisso nei luoghi sopra
indicati.
c. I giovani che hanno presentato domanda per ottenere un beneficio di leva, successivamente da loro ritirata o respinta dai competenti
Organi, salvo quanto stabilito dal successivo paragrafo 11 lettera c. quarto comma, sono chiamati a visita di leva nel trimestre successivo
decorrente dalla data di ritiro della domanda o dalla notifica del non accoglimento della stessa. Detti giovani, tuttavia, possono chiedere di essere sottoposti a visita, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione Difesa, prima
del suindicato termine.
d. I giovani che non si presentano alla visita nel giorno stabilito senza esibire od inviare documentata domanda per ottenere un beneficio
di leva o senza provare di essere stati legittimamente impediti, sono dichiarati renitenti.
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