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+++ Incarichi affidati a dipendenti pubblici dai Commissari per la protezione civile
In data 16 febbraio 2000, è stata tenuta presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una audizione in merito all’affidamento di incarichi tecnici a dipendenti pubblici in deroga alle norme vigenti ed in presenza di specifica ordinanza di c

In data 16 febbraio 2000, è stata tenuta presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una audizione in merito all’affidamento di incarichi tecnici a dipendenti pubblici in deroga alle norme vigenti ed in presenza di specifica ordinanza di commissari straordinari per la protezione civile.
Al riguardo, dopo aver sentito le parti interessate, il Consiglio dell’Autorità ha assunto la seguente determinazione.
Premesso
Con nota del 24 novembre 1999, il segretario comunale di Castelfranci (AV) chiedeva l’avviso della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in merito alla applicabilità dell’ordinanza n. 498, del 9 novembre 1999, del Presidente della regione Campania emanata nella qualità di commissario di governo delegato per il coordinamento della protezione civile. Con l’ordinanza indicata era stato, tra l’altro, disposto che il comune potesse affidare l’incarico di direttore dei lavori relativi ad alcuni interventi di emergenza al responsabile del proprio ufficio tecnico corrispondendo allo stesso l’onorario calcolato con riferimento alle tariffe professionali.
Analogo quesito veniva formulato, con nota del 13 dicembre 1999, dal Provveditore alle opere pubbliche per la regione Puglia, con riferimento ad ordinanza emessa dal prefetto di Bari nella qualità di delegato per gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella regione medesima.
Considerato Con riferimento alla questione prospettata, va rilevato che, a norma di quanto disposto dagli artt. 17, comma 1, e 27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, le prestazioni relative, tra l’altro, alla direzione dei lavori vanno espletate, innanzitutto, “dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti”, ovvero “dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge”. Ed al riguardo, come precisato nell’atto di regolazione n. 6 del 8 novembre 1999 di questa Autorità, è da ritenere che l’attività degli addetti a tali uffici sia da considerare resa nell’espletamento dei doveri del proprio servizio. Sicché, a norma del disposto di cui al successivo art. 18, comma 1, della stessa legge n. 109/1994, la prestazione va retribuita con la sola partecipazione al riparto del compenso incentivante da contenersi complessivamente nel limite dell’1 e 50 per cento dell’importo posto a base di gara.
Al contrario, nel caso prospettato dal comune di Castelfranci, il richiamo contenuto nell’ordinanza n. 498, del 9 novembre 1999, del Presidente della regione Campania, alla precedente sua ordinanza n. 43, del 12 gennaio 1998, implica che alla retribuzione del direttore dei lavori, pur essendo lo stesso un dipendente dell’ufficio tecnico comunale, si dovesse provvedere sulla base delle tariffe professionali. Ed al medesimo risultato si potrebbe pervenire con riguardo all’ipotesi concernente il Prefetto di Bari delegato dal presidente del Consiglio dei ministri con ordinanza dell’8 novembre 1994 ad attivare e realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia, il quale ha provveduto a conferire incarichi tecnici a funzionari, ingegneri ed architetti del locale provveditorato alle opere pubbliche con deroga, tra l’altro, alle procedure di comando, distacco ed autorizzazione ed alle norme ordinarie in materia di “orario di servizio”.
Va rilevato che, se è pur vero che le determinazioni commissariali in esame sono state adottate sulla base di una potestà di ordinanza che consente di derogare alle ordinarie disposizioni vigenti, è altrettanto vero, tuttavia, che l’esercizio di tale potestà di deroga è da ritenere precluso con riferimento ai principi generali dell’ordinamento; e con particolare riferimento alla protezione civile è, inoltre, richiesta la necessità di una specifica motivazione e di una puntuale indicazione delle norme cui si intende derogare.
Ne consegue che, già per un profilo meramente formale, le due indicate ordinanze commissariali non possono essere assunte a presupposto per procedere alla liquidazione del corrispettivo ai dipendenti pubblici incaricati della direzione dei lavori sulla base delle tariffe professionali: quella del Presidente della regione Campania perché priva del tutto di motivazione sul punto e di indicazione della normativa cui si intendeva derogare; quella, invece, del Prefetto di Bari per la genericità della indicazione relativa alla deroga “alle norme ordinarie di servizio”, che non sembra ricomprendere anche la deroga alle modalità di determinazione del corrispettivo dovuto al pubblico dipendente.
In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente la volontà di deroga alle norme vigenti, la prescrizione contenuta nelle indicate ordinanze relativa alla retribuzione degli incarichi tecnici, conferiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quella commissariale, sulla base delle tariffe professionali, non appare giustificata nemmeno con riferimento alla coerente ed astratta giustificabilità della prescrizione stessa; non sembrando che al ricorso al personale di altre amministrazioni, dovuto all’insufficienza di organico della struttura commissariale, dovesse automaticamente conseguire l’ulteriore effetto del pagamento della prestazione sulla base della tariffa professionale e non già, come normalmente avviene per i dipendenti pubblici con la partecipazione alla sola prevista e specifica incentivazione.
Né rileva, poi, ai fini della determinazione del compenso dovuto, la circostanza più volte richiamata che i tecnici incaricati fossero dipendenti di una amministrazione diversa da quella appaltante e di cui quest’ultima aveva inteso avvalersi. Anche in tal caso, infatti, come è dato evincere dalla determinazione n. 7 del 17 febbraio 2000 la prestazione del dipendente è da considerare come riferibile alla amministrazione di appartenenza e deve essere ritenuta, quindi, resa nell’ordinario espletamento dei doveri di ufficio con diritto pertanto al solo compenso incentivante. Né poi, nel caso esaminato, appare ipotizzabile un conferimento ad un dipendente a tempo parziale al di fuori dell’orario di servizio e considerando la prestazione dallo stesso resa come afferente all’esercizio della libera professione da parte dello stesso. Il conferimento di un incarico tecnico ad un dipendente part-time a titolo professionale presuppone che si tratti, infatti, di un incarico esterno; il che non è configurabile nei casi esaminati, in cui il commissario straordinario ha ritenuto di avvalersi della struttura tecnica di altra amministrazione pubblica che, pertanto, era la destinataria dell’incarico ed alla quale conseguentemente non era consentito, per la concreta esplicazione dell’incarico stesso, affidarlo a titolo professionale ad un proprio dipendente sia pure con rapporto di lavoro a tempo parziale.
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