A seguito proposta della Federazione Regionale Ordini Provinciali Ingegneri Emilia Romagna che coordina e propone un indirizzo comune per tutta la nostra Regione, Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Bologna, nella seduta del 7 novembre u.s. ha deliberato di approvare la tariffa per collaudo specialistico funzionale.
Nell’occasione ringraziamo la Federazione e la propria commissione per l’ottimo lavoro svolto.
4 - COLLAUDO SPECIALISTICO-FUNZIONALE
Premesso che la vigente Tariffa Professionale Legge 02/03/1949 n. 143 prevede all’art. 5 il criterio della discrezionalità per la determinazione di detti onorari, il Consiglio di questa Federazione sollecitato dalla necessità di fornire elementi di orientamento ai professionisti ed ai committenti e di de finire criteri omogenei di comportamento e di valutazione per le “Commissioni Parcelle” degli Ordini, nella riunione del 10/03/2001 ha approvato all’unanimità la delibera di seguito riportata che fissa i criteri per la disciplina della discrezionalità prevista dalla norma di legge, definisce i principi fondamentali a cui si deve ispirare il professionista nell’espletamento dell’incarico, e configura il quadro di riferimento a cui si atterranno i Consigli degli Ordini per l’opinamento delle parcelle e la concessione dei visti di congruità.
Il Consiglio nel contempo ha auspicato che gli ordini, nel divulgare la delibera stessa, sensibilizzino in particolare gli Enti a prevedere i collaudi specialistico-funzionali degli impianti quale garanzia della affidabilità delle opere realizzate.
Delibera di Consiglio
Premesso che la vigente Tariffa professionale di cui alla Legge 02.03.1949 n. 143 prevede all’art. 5 l’onorario a discrezione per i “collaudi di strutture complesse in cemento armato” nonché per prestazioni “simili” il Consiglio ritiene necessario rivedere i criteri per la disciplina della discrezionalità già in precedenza adottati con delibere in data 11.04.1996 e precedenti, per i collaudi strutturali ed in genere per tutti i collaudi specialistico-funzionali.
La Tariffa Professionale, precitata di cui alla L. 02/03/1949 n. 143 e successive modificazioni, che prevede agli artt. 19/a — i 9/f e alla relativa tabella C le incombenze ed i compensi per le prestazioni di collaudo, da svolgere in conformità alle prestazioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, non risulta più adeguata, ove siano previsti e/o necessari i collaudi specialistico-funzionali.
Detti collaudi debbono essere eseguito da un ingegnere, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, e che per i collaudi statici ai sensi della L. 05/11/1971 n. 1086 sia iscritto all’Albo da almeno 10 anni.
I collaudi specialistico-funzionali debbono procedere a tutti gli accertamenti e le prove atte a verificare la piena accettabilità e funzionalità dell’opera eseguita.
I compensi dovuti per il “collaudo specialistico-funzionale” di opere pubbliche e private vengono individuati nell’applicazione degli onorari a percentuale previsti nella Tabella A della Tariffa Professionale, opportunamente parzializzati.
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