Ai sensi della legge 13/1989, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici privati possono essere compiuti in deroga a quanto previsto nei Regolamenti edilizi comunali. Vanno comunque rispettate le norme antisismiche, quelle di prevenzione degli incendi e degli infortuni, e quelle relative ai beni storico-culturali. Nel caso di edifici composti da più abitazioni è richiesta una delibera da parte dell'assemblea comunale: in caso di assenso è il condominio che si fa carico delle spese per gli interventi nelle parti comuni; in caso di rifiuto, il disabile (o chi per esso) può in ogni caso intervenire per l'abbattimento delle barriere esistenti, però a spese proprie. L'esecuzione di opere interne non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione: è sufficiente che l'interessato presenti indirizzata al sindaco, indicando l'inizio dei lavori, e una relazione a firma di un professionista abilitato. Qualora, invece, vi sia una alterazione dell'aspetto esteriore o della sagoma dell'edificio è richiesta un'autorizzazione del sindaco all'esecuzione dei lavori. A tali domande devono essere allegati un certificato medico in carta libera attestante l'handicap e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e gli ostacoli presenti su cui si intende intervenire. Per l'abbattimento di tali barriere è prevista anche una forma di contribuzione: la domanda va presentata entro il primo marzo di ogni anno, indirizzata al sindaco e corredata di tutta la documentazione vista in precedenza (certificato medico, dichiarazione sostitutiva, relazione di un tecnico abilitato). Naturalmente, se un'opera è realizzata in contrasto con la legislazione sulle barriere architettoniche non può essere considerata abitabile od agibile, ai sensi dell'articolo 24 della legge 104/1992
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