IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"; VISTO il proprio decreto ministeriale 12 dicembre 2000, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001, il quale, a norma dell’art. 3, comma 1, del sopra citato decreto legislativo n. 38/2000, ha approvato le "nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e le relative modalità di applicazione", su delibera del Consiglio di amministrazione dell’INAIL; VISTO l’art. 14, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 38/2000, che stabilisce che il Consiglio di amministrazione dell’INAIL può adottare delibere intese a semplificare e a snellire aspetti procedurali della disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e che tali delibere sono soggette all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; VISTO l’articolo 29, comma 4, delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi, approvate con il citato DM 12 dicembre 2000, che stabilisce che , per gli anni 2000 e 2001, l’istanza di oscillazione del tasso per prevenzione, prevista dall’art. 24 delle stesse Modalità, deve essere presentata dai datori di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del medesimo articolo 29; VISTA la delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 5 aprile 2001 con la quale si stabilisce che il suddetto termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di oscillazione del tasso per prevenzione, relativa alle posizioni assicurative in corso al 22 gennaio 2001 – data di pubblicazione del decreto di approvazione delle nuove tariffe – inizia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla predetta data, e, quindi, a partire dal 22 aprile 2001; RILEVATO che la proposta modifica di carattere procedurale comporta minori adempimenti formali da parte dell’INAIL; RITENUTA, pertanto, l’opportunità di approvare la delibera citata; D E C R E T A E’ approvata la delibera n. 199 emessa dal Consiglio di amministrazione dell’INAIL in data 5 aprile 2001, concernente "Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione. Termine per la presentazione delle domande di oscillazione per prevenzione relative agli anni 2000 e 2001", nel testo annesso al presente decreto di cui forma parte integrante. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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