Art. 1 (Oggetto del Regolamento)
Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ( di seguito denominati ERP ), in attuazione della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 “ Disciplina generale dell’Intervento Pubblico nel Settore Abitativo”.
Art. 2 ( Requisiti per l’accesso )
1.Gli alloggi di ERP sono assegnati secondo l’ordine di priorità fissato con un’apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto, in possesso dei requisiti definiti a norma dell’art. 15 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e della delibera del consiglio regionale n. 327 del 12 febbraio 2002, indicati nella tabella allegata alla lettera “ A “.
2.Il nucleo familiare avente diritto è quello definito dall’art. 24 della legge regionale 8 agosto 2001 n. 24 e dal D.P.C.M. 4 aprile 2001 n. 242.
3.I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell’assegnazione.
Art. 3 (Forme e modalità di assegnazione degli alloggi ERP)
1.Il Comune assegna gli alloggi di ERP a seguito di domanda degli interessati in possesso dei requisiti, come indicato al punto precedente, nel rispetto dell’ordine stabilito dalla graduatoria predisposta secondo i punteggi individuati nella Tabella “B” del presente Regolamento. E’ una graduatoria aperta, formata ed aggiornata dal Comune ogni sei mesi , e pubblicata nei termini di seguito indicati: - entro il 30 aprile, per le domande e i ricorsi pervenuti entro il 31 marzo entro il 31 ottobre, per le domande e i ricorsi pervenuti entro il 30 settembre
2.Il Comune, ai sensi dell’art. 25 c. 2 lett. e) L.R. 24/2001, dispone anche assegnazioni temporanee di alloggi di E.r.p., prescindendo dai requisiti di reddito, di cui alla Tabella A , solo in situazioni di estrema emergenza abitativa.
3.Per la formazione della prima graduatoria, si procede mediante Avviso pubblico (approvato e pubblicato con determinazione del Responsabile competente) che indichi le modalità e il periodo utile per la presentazione delle domande : il termine di chiusura non potrà protrarsi oltre il 28 febbraio 2003.
4.Periodicamente, attraverso adeguate forme di pubblicità, deve essere data informazione ai cittadini sulla possibilità di presentare la domanda in ogni periodo dell’anno.
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