Articolo 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, s’intendono: - per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l’occupazione temporanea o permanente di spazi ed aree pubbliche; - per “concessione”, l’atto amministrativo mediante il quale il Comune autorizza l’occupazione suddetta; - per “occupazione” od “occupare”, la disponibilità o l’utilizzo, anche di fatto, di suolo o di spazi pubblici come di seguito definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività; - per “Regolamento”, il presente, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione; - per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti le medesime, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell’articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell’atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente Regolamento.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina i criteri per la determinazione del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva, dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d’importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tener conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.
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