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+++ Danni da selvaggina
Competenze: Indennizzo dei danni da selvaggina. In base alle leggi [L. 157 del 11.2.’92; L.R. 6 del 16.2.2000 link] sulla caccia e alla specifica Direttiva della Regione Emilia Romagna [Delibera n.° 2338 del 19.12.2000 link] l’Amministrazione Provinc

Competenze: Indennizzo dei danni da selvaggina. In base alle leggi [L. 157 del 11.2.’92; L.R. 6 del 16.2.2000 link] sulla caccia e alla specifica Direttiva della Regione Emilia Romagna [Delibera n.° 2338 del 19.12.2000 link] l’Amministrazione Provinciale di Piacenza concede i contributi per la prevenzione e l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole agli imprenditori agricoli di cui all’ art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA.

Nel corso del 2000 si sono stimati nelle aree di competenza dell’Amministrazione Provinciale danni da selvaggina pari a circa ? 97000,00 la maggior parte dei quali provocati da cinghiali, seguiti dagli storni, le lepri, i piccioni, le nutrie ed infine le volpi.

In base alla Direttiva si sta attualmente mettendo a punto una procedura tesa ad accelerare i tempi di erogazione degli indennizzi: l’obiettivo è quello di calcolare semestralmente l’ammontare complessivo dei danni e non più annualmente, in quanto la nuova normativa prevede che ogni anno la Regione assegni alla province un’anticipazione sulla quota destinata al contributo per l’indennizzo dei danni. Le province infatti possono concedere agli aventi diritto un’anticipazione fino al 50 % del danno accertato. La Regione effettuerà poi annualmente il conguaglio sulla base delle risorse disponibili a bilancio (quindi non necessariamente la refusione totale dei danni).

La Provincia accerta il danno alla presenza del richiedente o suo tecnico entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione in bollo (tramite modulo prestampato) a patto che il richiedente abbia ottemperato alle azioni tese alla prevenzione del danno.
(La segnalazione va fatta in bollo in quanto l'Agenzia delle entrate con risoluzione del 3 luglio 2001 n°101, in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentate dai produttori agricoli ha chiarito che le esenzioni sono limitate esclusivamente agli atti e documenti necessari per ottenere aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo).

Nel caso in cui la documentazione sia incompleta, si prevedono 30 giorni per completarla. Trascorso tale termine il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.

FRANCHIGIA. Secondo quanto disposto dalla Direttiva regionale il contributo non viene concesso se il danno risulta inferiore o pari a ? 78,00 nei territori classificati montani e a ? 100,00 nella restante parte di territorio. Pertanto il contributo per l’indennizzo viene calcolato sulla parte eccedente tali importi fino alla concorrenza della disponibilità di bilancio regionale.

A questo proposito, alla luce dell’esperienza maturata dall’applicazione della Direttiva, l’Assessore Fermi ha fatto presente alla Regione che si rende necessario un riesame del regolamento per quanto attiene la franchigia considerando sostanzialmente due aspetti.

Da un lato per il calcolo della franchigia appare più opportuno riferire il danno subito all’azienda piuttosto che alla coltura e ciò vale per tutto il territorio provinciale, inoltre in considerazione della tipologia delle aziende situate in territorio montano (elevata frammentazione fondiaria, basse rese a fronte di costi di produzione più elevati rispetto alla pianura) si propone l’abbassamento della franchigia per la montagna prevista dalle attuali ?78,00 ad una cifra da calcolarsi intorno alle ? 40,00 - 45,00.

PREVENZIONE. La Provincia, come già accennato, promuove interventi di prevenzione fornendo strumenti e presidi atti a controllare la fauna selvatica quali ad esempio: recinzioni perimetrali elettrificate, sostanze repellenti, emettitori di onde sonore, di grida registrate di allarme e di stress, ecc.
(La segnalazione va fatta in bollo in quanto l'Agenzia delle entrate con risoluzione del 3 luglio 2001 n°101, in risposta ad una richiesta di chiarimenti presentate dai produttori agricoli ha chiarito che le esenzioni sono limitate esclusivamente agli atti e documenti necessari per ottenere aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo).

Ad esempio la Provincia nel corso di quest’anno ha investito intensamente sugli apparecchi elettronici anti-uccelli in quanto questi si sono rivelati efficaci deterrenti contro gli storni che saccheggiavano i ciliegi e la stessa tecnica (applicando schede differenti) si sta sperimentando contro le lepri che danneggiano piantine, angurie e canalette irrigue.

Anche nel caso della prevenzione la Direttiva regionale prevede che, per consentire un’adeguata programmazione, gli interessati presentino domanda in bollo (tramite modulo prestampato) alla provincia almeno trenta giorni prima della data del possibile verificarsi dell’evento dannoso.

Anche gli eventuali indennizzi per la perdita di animali a causa di predatori competono alla provincia, ma sono determinati con un altro procedimento ai sensi della legge regionale.
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