Il Comitato minori stranieri - istituito dall'articolo 33 del Dlgs 25 luglio 1998 n. 286 e i cui compiti sono regolati con DPCM del 9 dicembre 1999, n. 535 – opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. Il Comitato distingue tra:
Minori non accompagnati; per minore straniero non accompagnato, secondo quanto prevede il DPCM 535/99, "si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo politico, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".
Minori accolti; per minore straniero accolto, secondo quanto prevede il DPCM 535/99, "si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie.
In questi anni di attività del Comitato per i minori stranieri, il fenomeno dei minori non accompagnati ha riguardato l'ingresso clandestino nel nostro paese di circa 20.000 minori stranieri. Tali dati sono stati ricavati dall'attività di censimento svolta in questi anni dal Comitato secondo i compiti ad esso attribuiti dal DPCM 535/99.
Per quanto riguarda i minori accolti l'attività del Comitato riguarda l'ingresso in Italia di circa 35.000 minori stranieri all'anno nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea a scopo umanitario
|