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+++ Normative sulla sicurezza dei cantieri e luoghi di lavoro
Dal primo Gennaio 1998 il Decreto Legislativo n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavorator

Dal primo Gennaio 1998 il Decreto Legislativo n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) del 19 Settembre 1994 (tale Decreto ha recepito otto diverse normative europee nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro) seguito dal Decreto Legislativo n. 242 del 19 Marzo 1996 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), trova piena applicazione poiché la totalità degli adempimenti in esso previsti devono obbligatoriamente essere rispettati, venendo meno anche gli sconti previsti dal secondo dei Decreti citati.
L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 626, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente o del preposto) obbliga il datore di lavoro ad elaborare un documento, che deve essere custodito presso l'azienda stessa, contenente:

una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati nella valutazione stessa,
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione di cui alla lettera a
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo di livelli di sicurezza.
Il datore di lavoro elabora tale documento insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione (designato dallo stesso datore di lavoro) ed insieme al medico competente, nel caso sia prevista la sorveglianza sanitaria, consultando prima il rappresentante della sicurezza. Tale documento deve essere rielaborato ogni qualvolta si apportino delle significative modifiche, da un punto di vista della sicurezza, al processo produttivo.

Ad eccezione delle aziende indicate nella tabella di seguito (che è riporta quella dell'allegato 1 al Decreto Legislativo. n. 626 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242), il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli adempimenti sinteticamente elencati sopra, ma è comunque tenuto ad autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi all'interno dell'azienda, e gli adempimenti ad essa relativi.

Si riporta l'allegato I al D. L. n. 626 così come modificato dal D.L. n. 242.

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)

3. Aziende della pesca fino a 20 addetti

4. Altre aziende fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.

Un caso specifico di sicurezza nei luoghi di lavoro è quello relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno di cantieri temporanei o mobili (qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile), regolamentata dal Decreto Legislativo n. 494 del 14 Agosto 1996 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).

Tale Decreto individua, tra gli altri, i seguenti soggetti (che possono anche essere e fare capo ad un'unica persona):

responsabile dei lavori: il soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;

coordinatore per la progettazione dell'opera: il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, che si occupa della sicurezza del cantiere in fase preliminare, ovvero durante la fase di progettazione.

coordinatore per l'esecuzione dei lavori: la persona incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori, che si occupa della sicurezza del cantiere durante la realizzazione dell'opera.

Questi tre soggetti sono i principali responsabili, tra le altre cose, della stesura e della successiva osservanza del piano di sicurezza e di coordinamento, dell'eventuale piano generale di sicurezza (nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 uomini/giorni) e dei fascicoli contenenti le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, sicuramente il più noto tra i due citati, contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi l'eventuale piano generale di sicurezza.

Nel piano generale di sicurezza vengono invece definiti anche altri elementi come ad esempio: le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; i servizi igienico-assistenziali; la viabilità principale di cantiere; gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; le misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento, di annegamento e di caduta dall'alto ed altri ancora.
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