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+++ I regolamenti per la gestione di un acquedotto
Dall'art.21 all'art.32
ART. 21 MATERIALI DA IMPIEGARE I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con provvedimento del Dirigente il servizio tecnico acquedotto che potranno variare in conformitą ai nuovi ritrovati

ART. 21

MATERIALI DA IMPIEGARE

I materiali ed i componenti da impiegare dovranno avere le caratteristiche tecniche determinate con provvedimento del Dirigente il servizio tecnico acquedotto che potranno variare in conformità ai nuovi ritrovati messi a disposizione dalla tecnologia in materia.

Gli stessi debbono essere realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza (UNI) e (CEI) evitando qualsiasi dispersione elettrica nelle condotte idriche. Non ottemperando a tali disposizioni il titolare della concessione d’acqua è direttamente responsabile di eventuali guasti alla condotta idrica o danni a persone o cose.

ART. 22

INTERRAMENTO CONDOTTA E RIPRISTINO SEDE STRADALE

Lo scavo per 1’allacciamento dovrà essere eseguito a sezione determinata ed avere una profondità minima di cm. 40 o quanto meno pari a quello della condotta principale e deve essere eseguito a perfetta regola d’arte cosi come il ripristino della sede stradale interessata dallo scavo.


ART. 23

DIVIETO DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA PRINCIPALE


E’ vietata qualsiasi presa della condotta principale, tranne nei casi in cui si costituirà un pozzetto di sezionamento con relativi pezzi speciali a cura e spese del titolare della concessione.

ART. 24

DIVIETO DI ALLACCIO MESSA A TERRA


E’ assolutamente vietato qualunque allaccio elettrico di messa a terra alle condotte d’acqua sia interne che esterne.

ART. 25

IMPIANTI DI POMPAGGIO


E’ vietato 1’inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali prima e dopo 1’apparecchio di misurazione. Le imprese installatrici, per 1’eventuale posa in opera di tali pompe, dopo 1’apparecchio misuratore, sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte sezionando la condotta con opportuno serbatoio di accumulo utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte.

ART. 26

RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE SULL’USO E CONSERVAZIONE DELLE DERIVAZIONI


L’Utente deve provvedere affinché siano preservate da manomissioni o da danneggiamenti gli apparecchi costituenti 1’impianto e la derivazione del tratto che corre lungo la sua proprietà, in caso di accertata responsabilità per danni ivi provocati è tenuto a rimborsare le spese di ripristino e riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell’Utente le spese di riparazioni o sostituzioni.


ART. 27

IMPORTO DELLA CAUZIONE


L’importo della cauzione che il richiedente la concessione è tenuto a versare a garanzia dell’esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del manto stradale è stabilita con determina del Dirigente tecnico del servizio acquedotto.


ART. 28

PRESCRIZIONI E COLLAUDI


L’impianto per la distribuzione dell’acqua nell’interno della proprietà privata, dopo 1’apparecchio misuratore, e la relativa manutenzione, sono eseguite a cura e spese dell’Utente. Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo crede opportuno, (legge 46/90). Sono comunque da osservarsi le norme stabilite nei seguenti articoli.


ART. 29

INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE


Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all’esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, debbono essere messe in opera a profondità non inferiore a m. 0,50 dal piano terra a sufficiente distanza ed a quota superiore ai canali di acqua di rifiuto. Nell’interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non potere essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate. Qualora quest’ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coimbentate. Nessun tubo dell’impianto potrà sottopassare entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.


ART. 30

COLLEGAMENTI INPIANTI ED APPARECCHI


E’ vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili miscelate a sostanze estranee. E’ comunque vietato il collegamento dei tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggianti.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.


ART. 31

IMPIANTI INTERNI DI SOLLEVANENTO ACQUA


Le installazioni per 1’eventuale sollevamento dell’acqua nell’interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno dell’acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Ai proprietari di terreni interessati dalle opere di presa è fatto sempre obbligo di costituire servitù a favore del Comune, al fine di garantire il libero accesso al personale addetto alla sorveglianza e manutenzione dell'impianto.

Le servitù che vengono a crearsi per la posa di condutture e/o allacciamenti in proprietà privata sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

ART. 32

SERBATOI


Nel caso che si renda indispensabile 1’accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell’acqua per sifonamento.


Le informazioni sono state raccolte dal sito del comune di Bronte
(vedi link a fianco).
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