Gli impianti antincendio sono obbligatori in tutti gli edifici civili, vecchi o nuovi, con altezza anti-incendi uguale o superiore a 12 metri. L’altezza anti-incendi è un po’ inferiore a quella dell’edificio: si misura infatti dal piano terra esterno fino al livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o comunque agibile. Le norme base sono quelle del Decreto ministeriale 16 maggio 1987, n. 246, mentre il testo fondamentale sulla sicurezza anti-incendio delle autorimesse è il decreto ministeriale 1 febbraio 1986. La legge fissa innanzitutto i requisiti che deve avere l’area di accesso all’edificio (dal passo carraio in poi), per permettere alle autopompe dei vigili del fuoco di avvicinarsi all’edificio (larghezza 3,5 metri, altezza libera di 4 metri, pendenza non superiore al 10%, resistenza del pavimento di almeno 20 tonnellate e così via). Per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza antincendio deve essere inoltre garantita la possibilità di accostamento delle autoscale a qualsiasi finestra o balcone. Le norme poi, a seconda sempre dell’altezza anti-incendi del palazzo, regolamentano l’ampiezza del vano scale e di quello dell’ascensore, la larghezza delle scale stesse (compresa quella dei pianerottoli), e dettano altri requisiti (essere o non essere, per esempio, a prova di fumo). Anche i tipi materiali edili e la resistenza al fuoco delle strutture sono oggetto di precise prescrizioni così come l’aerazione del locale macchine dell’ascensore. Negli edifici di oltre 32 metri di altezza anti-incendi deve esistere un sistema di illuminazione di sicurezza (quindi con alimentazione autonoma dal resto dell’impianto), con segnalazione delle vie di fuga in caso di sfollamento causa incendio. La Centrale Termica deve essere esterna e staccata dall’edificio, se: - la caldaia è a gasolio, e l’altezza anti-incendio è superiore a 54 metri; - la caldaia è a gas liquefatto (bombole) e l’altezza anti-incendio è superiore a 24 metri. Deve essere esterna all’edificio, ma può essere sul terrazzo più alto se: - la caldaia è a metano o a gas città, e l’altezza anti-incendio è superiore a 54 metri. Non può essere nel piano interrato, anche quando in locali separati, se: - la caldaia è a gas liquefatto. Le conduttore principali degli impianti del gas devono essere esterne al fabbricato, e a vista. Sono ammessi attraversamenti solo a certe condizioni. Gli idranti sono obbligatori per ciascun vano scale degli edifici con altezza antincendio oltre i 24 metri. Ne deve esistere almeno uno, per ciascun piano compresi gli interrati. E’ fissata dalle norme anche la pressione minima dell’acqua che fuoriesce dall’idrante. Per le autorimesse che non sono in edifici adibiti esclusivamente a tale uso, la legge detta numerose prescrizioni di sicurezza. Ne citiamo alcune scelte tra quelle più facili da verificare: - autorimesse a box, ciascuno con accesso diretto, o autorimesse con capacità fino a 9 automobili: 1) altezza del locale non inferiore a 2 metri; 2) comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica; 3) aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale; 4) eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta; - altre autorimesse: 1) altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave); l’altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri; 2) spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo; 3) corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box); 4) ingressi da spazi a cielo aperto; 5) rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°; 6) ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.
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