La protezione civile è un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, gli enti locali, il volontariato, ecc. per la previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco organizza il soccorso tecnico nelle situazioni di emergenza in caso di calamita' naturali o di natura tecnologica o nucleare.La legge del 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina la protezione civile come sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata.Il Decreto Legislativo 112 del 1998 ha ripartito le competenze tra Stato, regioni ed enti locali e il DLgs n.300 del 30 luglio 1999 ha istituito l' Agenzia di Protezione Civile affidandole tutti i compiti statali in materia di protezione civile.Un tale complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nell'affidamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento al Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Interno che si avvale dell'Agenzia di Protezione Civile.Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza.Gli ambiti di competenza vengono definiti in base alla gravità dell'evento calamitoso.Così la legge distingue gli eventi fronteggiabili mediante interventi attuabili da singoli enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, gli eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, gli eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.All'accadere di eventi di quest'ultimo tipo è collegata la facoltà di utilizzare lo strumento dell'ordinanza derogatoria (art. 5 legge n.225/99 - vedi anche DLgs n.112/98 e DLgs n.300/99), previa dichiarazione dello stato di emergenza (di durata e di estensione territoriale definita) ad opera del Consiglio dei ministri, con assunzione, quindi, della responsabilità collegiale al massimo livello di Governo. I poteri straordinari possono, inoltre, estrinsecarsi al fine di evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.
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