La legge principale in materia di affidamenti e adozioni di minori è la 184 del 1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori"; tale legge è stata profondamente modificata da due successive leggi: la 476 del 1998, per ciò che riguarda l'adozione di minori stranieri, e la legge 149 del 2001, che ne ha mutato persino il titolo, ora diventato "Diritto del minore alla famiglia". La si può scaricare (con le modifiche della 149 e della 476 integrate nel testo) da qui. In particolare, all'art. 6, la legge indica precisamente chi può adottare, ossia quali sono i requisiti che si devono avere per adottare:
le coppie coniugate;
sposate al momento della dichiarazione di disponibilità (è computabile la precedente convivenza more uxorio per almeno tre anni se documentata);
non aventi in corso o di fatto alcuna separazione;
con una differenza massima entrambi di 45 anni (e minima di 18) con il figlio da adottare;
in possesso delle capacità di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell'indagine dei Servizi territoriali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
La legge 476 del 1998, oltre a ratificare e dare esecuzione alla Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (del 29 maggio 1993), ha notevolmente semplificato e incentivato l'adozione di minori stranieri. Essa introduce una procedura che prevede, da parte degli aspiranti genitori adottivi, la presentazione di una dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza, chiedendo che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. E' poi introdotta la nuova figura intermediaria di "Ente Autorizzato", ad uno dei quali va obbligatoriamente conferito da parte degli aspiranti genitori l'incarico di curare la procedura di adozione. Con la medesima legge è stata anche istituita la Commissione per le Adozioni Internazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con diversi compiti, tra i quali quello di autorizzare e vigilare sull'operato degli Enti Autorizzati. Le modalità di istituzione e funzionamento della Commissione Adozioni internazionali sono state stabilite con DPR 492 del 1999.
L'albo degli Enti Autorizzati, continuamente aggiornato e modificato, è visionabile qui.
Da notare che la legge n. 476 del 1998 ha affidato alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano compiti importanti, in materia di adozione internazionale. L'art. 39 bis al primo comma, infatti, assegna alle Regioni l'organizzazione d'una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla legge n. 476 nei rispettivi ambiti locali. Inoltre le Regioni devono vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio, verificando che i loro interventi siano adeguati a rispondere ai compiti dalla normativa in vigore. La Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere la definizione di protocolli operativi e di attuare convenzioni fra i vari Enti autorizzati ed i servizi locali, nonché prevedere forme stabili di collegamento tra gli stessi ed i Tribunali per i minorenni, sempre al fine di dare una piena attuazione alla nuova legge. Il secondo comma dell'art. 39 bis prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di istituire un servizio pubblico per l'adozione internazionale che abbia gli stessi requisiti e competenze degli enti autorizzati, e nei quali vengano svolte le stesse attività per le coppie aspiranti all’adozione e residenti in quel territorio e che sarà conseguentemente sottoposto alla medesima autorizzazione ed alla conseguente attività di vigilanza da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali.
|