Artt. 200/201 Codice della Strada
Gli organi che, in servizio di polizia stradale, possono procedere all'accertamento delle infrazioni al codice della strada sono la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale.
Essi possono, senza particolari formalita', provvedere a:
1) assumere informazioni utili ad accertare l'illecito e interrogare il trasgressore (il mancato ottemperamento, senza giustificato motivo, all'invito a presentarsi negli uffici di polizia per fornire informazioni o a esibire documenti, puo' essere punito ai sensi dell'art.180 comma 8 C.d.S oppure, nei casi piu'gravi, dell'art.650 c.p.);
2) effettuare rilievi segnaletici e fotografici;
3) procedere ad ispezioni del veicolo -controlli amministrativi che consentono l'accesso all'interno dell'abitacolo, il controllo del cofano, del motore, del bagagliaio- al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento (il rifiuto dell'espletamento dell'ispezione puo' essere punito ai sensi dell'art.192 comma 6 C.d.S, oppure art.337 C.P.);
Nell'effettuare tali attivita' di accertamento, non e' richiesta la redazione di atti o verbali che documentino l'attivita' svolta; l'accertatore risponde del suo operato in sede penale, civile, amministrativa e disciplinare.
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