1. Chi deve pagarla
L’Ici, imposta comunale sugli immobili, è dovuta da tutti coloro che possiedono in Italia fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ecc.).
Inoltre:
– per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. Per tale unità immobiliare è concessa una detrazione d’imposta di 200.000 lire (103,29 euro), proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso
– se l’immobile è posseduto da più proprietari, l’imposta deve essere ripartita proporzionalmente fra loro in base alle quote di possesso
– se l’immobile è in usufrutto, uso o abitazione, l’imposta deve essere pagata dall’usufruttuario o da chi gode del diritto d’uso o di abitazione in proporzione alla quota di tale diritto. Esempio: con un usufrutto del 25 per cento l’imposta sarà a carico dell’usufruttuario per questa percentuale, e del proprietario per il restante 75 per cento, mentre se l’usufrutto è totale l’imposta è interamente a carico dell’usufruttuario
– se l’immobile è in multiproprietà e la proprietà è ripartita per quota di possesso, l’imposta deve essere pagata dal proprietario in base alla quota attribuitagli; se è ripartita per partecipazione societaria o azionaria, l’imposta sarà pagata dalla società proprietaria.
L’Ici è ridotta al 50 per cento se il fabbricato è dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato; la riduzione si applica limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
I Comuni possono prevedere una riduzione dell’Ici per gli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzino come dimora abituale; in tal caso, comunque, l’aliquota Ici non può essere stabilita in misura inferiore al 4 per mille.
2. Come si calcola
Per il calcolo dell’Ici bisogna conoscere la rendita catastale dell’immobile in vigore al 1° gennaio dell’anno d’imposta. La rendita catastale si può desumere da una precedente dichiarazione Ici o Irpef oppure, in mancanza, dall’atto di compravendita dello da un recente certificato catastale.
Se il fabbricato non è ancora accatastato per il calcolo si può utilizzare la rendita attribuita a fabbricati similari (la cosiddetta < rendita presunta .
La rendita catastale, o quella presunta, deve essere aumentata del 5 per cento e poi moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile, ottenendo in questo modo la base imponibile.
Il coefficiente da applicare è pari a:
– 100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati a destinazione varia (categorie catastali A, B e C con esclusione delle categorie A10 e C1)
– 50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli altri fabbricati a destinazione speciale (categoria D)
– 34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
L’imposta dovuta si determina applicando alla base imponibile l’aliquota - variabile tra il 4 e il 7 per mille - deliberata dal Comune nel cui territorio è ubicato l’immobile, sottraendo poi la detrazione per l’abitazione principale.
Per conoscere l’aliquota in vigore in un determinato Comune ci si può rivolgere agli uffici del Comune stesso, ai Patronati oppure si può utilizzare il sito Internet dell’Ancitel (www.ancitel.it).
Le eccezioni
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto moltiplicato per 75, e successivamente aumentato del 25 per cento.
3. Quando e come si paga
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell’imposta comunale sugli immobili in unica soluzione entro il 20 dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.
È possibile versare l’imposta direttamente dall’estero con le seguenti modalità:
– vaglia internazionale di versamento in c/c intestato al Consorzio nazionale tra i concessionari del servizio di riscossione - Via B. Croce, 124 - 00142 - Roma
– bonifico bancario sulla Banca di Roma, sede centrale, Via del Corso, 320 - 00186 - Roma, sul conto corrente bancario n. 17430/31 - codice aziendale di credito 3002.3, codice di avviamento bancario 0327.07, intestato allo stesso Consorzio.
Il versamento dell’imposta dovrà essere cumulativo, sia nel caso di possesso di più immobili nello stesso Comune che nel caso in cui i diversi immobili posseduti siano situati nel territorio di più Comuni.
Nel bonifico bancario e nei moduli dei vaglia postali devono essere indicati - oltre al predetto Consorzio quale beneficiario - l’importo versato, il cognome e nome ovvero la ragione sociale o denominazione del contribuente, lo Stato estero di residenza con l’indicazione della località e l’indirizzo, il codice fiscale italiano o in mancanza quello del Paese di residenza, se posseduto, la causale del versamento ("Ici") con l’indicazione dell’anno al quale detta imposta si riferisce. Nel caso, invece, di pagamento con vaglia postale l’indicazione del codice fiscale, se posseduto, va fatta nello spazio dedicato alla causale del versamento.
Se i cittadini italiani residenti all’estero posseggono immobili in Comuni che, in alternativa al versamento tramite concessionario abbiano previsto il versamento sul c/c postale intestato alla tesoreria del Comune e quello diretto presso la tesoreria medesima, devono pagare l’Ici tramite il vaglia internazionale di versamento in c/c intestato alla tesoreria del Comune di ubicazione degli immobili. Sarà cura del contribuente informarli se nel Comune ove è ubicato l’immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.
La spedizione del bollettino
Entro i sette giorni successivi alla data del bonifico ovvero dell’emissione dl vaglia internazionale, il contribuente non residente deve inviare tramite raccomandata al Consorzio Nazionale tra i Concessionari del servizio di riscossione - Via B. Croce, 124 - 00142 - Roma, la parte destra del modello di versamento in c/c postale approvato con D.M. 12 maggio 1993. Nel modello non va indicato il concessionario e il suo numero di conto corrente postale; vanno indicati il cognome e nome del contribuente (in luogo del domicilio fiscale), lo Stato estero di residenza con la specificazione dell’indirizzo, il codice fiscale italiano o estero, se posseduto. Nello spazio bianco riservato al "bollo dell’ufficio P.T." va indicato quale mezzo è stato utilizzato per il versamento - bonifico bancario, vaglia internazionale ordinario - ed i suoi estremi: la data di ordine del bonifico, il suo importo e la denominazione della banca operante all’estero incaricata dell’operazione; ovvero la data di emissione all’estero del vaglia, il suo importo e la denominazione dell’ufficio postale presso il quale il titolo è stato emesso.
Se l’importo si riferisce ad immobili situati nel territorio di più Comuni, il contribuente non residente deve compilare e spedire al predetto Consorzio, inserendoli in un’unica busta chiusa, tanti modelli quanti sono i Comuni di ubicazione degli immobili.
In Italia, il versamento può essere effettuato presso le agenzie postali tramite appositi bollettini di c/c postale intestati al concessionario competente in base al Comune dove si trovano gli immobili o tramite apposite distinte di versamento direttamente allo stesso concessionario competente, oppure presso le banche convenzionate.
Il versamento dell’Ici non va effettuato quando l’importo relativo non supera le 4.000 lire, 2,07 euro (i Comuni possono aumentare tale limite).
I rimborsi
I rimborsi in materia di Ici vanno richiesti al Comune al quale è stata versata l’imposta non dovuta, entro il termine di tre anni dalla data di pagamento o da quella in cui è stato accertato definitivamente il diritto alla restituzione.
4. La dichiarazione
La dichiarazione Ici deve essere presentata la prima volta che si acquista il possesso di un immobile, al Comune nel cui territorio l’immobile è situato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, e non va ripetuta ogni anno, a meno che non siano intervenuti dei cambiamenti (acquisto, vendita, ecc.).
Il Comune può stabilire nel proprio regolamento l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione e l’introduzione dell’obbligo di comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata. Pertanto in tal caso non è necessario presentare la dichiarazione, e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l’immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.
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