1) OBIETTIVO Proteggere i lavoratori dipendenti da un disconoscimento dei loro diritti, a fronte di una moltiplicazione dei tipi di rapporto di lavoro, fissando a livello comunitario l'obbligo del datore di lavoro di informare, per iscritto, il lavoratore delle sue condizioni di lavoro. 2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. 3) CONTENUTO Campo d'applicazione La direttiva si applica a qualsiasi lavoratore dipendente che abbia un contratto o un rapporto di lavoro definito dalla legislazione vigente in uno Stato membro e/o disciplinato dal diritto vigente in uno Stato membro. Gli Stati membri possono prevedere che la direttiva non si applichi ai lavoratori il cui contratto o rapporto di lavoro · abbia una durata complessiva non superiore ad un mese e/o non superi le 8 ore di lavoro settimanale, ovvero · abbia carattere occasionale e/o particolare purché ragioni obiettive giustifichino la sua non applicazione. Obbligo d'informazione Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore dipendente i seguenti elementi essenziali: · identità delle parti; · luogo di lavoro; · titolo, grado e qualità o categoria dell'impiego, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro; · data d'inizio del contratto o del rapporto di lavoro; · durata prevedibile, se si tratta di un contratto o di un rapporto di lavoro temporaneo; · durata delle ferie retribuite o modalità di attribuzione e di determinazione delle ferie; · durata dei termini di preavviso che devono essere osservati dal datore di lavoro e dal lavoratore in caso di cessazione del contratto o del rapporto di lavoro o, nell'impossibilità di fornire tale indicazione, modalità di determinazione dei termini di preavviso; · importo di base e altri elementi costitutivi della retribuzione, nonché periodicità del versamento; · durata normale del lavoro; · ed, eventualmente, menzione dei contratti collettivi applicabili. Mezzi d'informazione Le informazioni possono essere contenute sia in un contratto di lavoro scritto, sia in una lettera di assunzione, sia in uno o più altri documenti scritti. Tali documenti debbono essere consegnati al lavoratore non oltre due mesi dall'inizio del suo lavoro. Se nessuno di tali documenti viene consegnato al lavoratore entro il termine previsto, il datore di lavoro è tenuto a consegnargli una dichiarazione scritta firmata dal datore di lavoro stesso. Lavoratore espatriato Se il lavoratore è invitato a svolgere il suo lavoro in un paese diverso dal proprio, deve essergli fornito, prima della sua partenza, uno dei documenti di cui al punto 3, completato dalle seguenti informazioni supplementari: · la durata del lavoro esercitato all'estero; · la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; · se del caso, i vantaggi collegati all'espatrio; · se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore. Tali condizioni non si applicano se la durata del lavoro non supera un mese. Qualsiasi modifica degli elementi del contratto o del rapporto di lavoro deve formare oggetto di un documento scritto. La direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori. 4) TERMINE ULTIMO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI STATI MEMBRI 30.06.1993 5) DATA D'ENTRATA IN VIGORE (se diversa da quella del punto precedente) 6) RIFERIMENTI Gazzetta ufficiale L 288, 18.10.1991 7) ALTRI LAVORI 8) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Informazioni tratte dal sito dell'Unione Europea
|