1) OBIETTIVO Tenere maggiormente conto, nelle azioni comunitarie a forte impatto territoriale, della diversità dei territori, stabilendo relazioni contrattuali tra la Commissione, uno Stato membro e una o più comunità territoriali. 2) ATTO Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2002 - Un quadro per i contratti e le convenzioni tripartiti di obiettivi fra la Comunità, gli Stati e le autorità regionali e locali [COM(2002)709 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 3) SINTESI La considerazione, nell'attuazione delle politiche comunitarie, dei contesti locali è una preoccupazione generale dei trattati. Nonostante la legislazione europea preveda una certa flessibilità, va tuttavia dato maggior rilievo al ruolo crescente delle comunità territoriali nella concezione e soprattutto nell'attuazione delle politiche comunitarie. Il Libro bianco sulla governance europea ( EN ), ( FR ) adottato nel luglio 2001, avanza l'idea di strumenti contrattuali fra gli Stati membri, le comunità territoriali e la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione. Questi strumenti sono destinati a valorizzare le modalità di partecipazione delle realtà territoriali alla realizzazione di obiettivi definiti a livello europeo, di concerto con i livelli nazionali e regionali. Gli Stati membri, preoccupati del pieno rispetto del principio secondo cui essi sono i soli responsabili davanti alla Comunità dell'esecuzione delle politiche, hanno chiesto un chiarimento sulle condizioni generali di utilizzo di questi mezzi contrattuali. NATURA E CAMPO D'APPLICAZIONE Gli strumenti contrattuali possono essere di due tipi: · contratti tripartiti di obiettivi conclusi fra la Comunità europea, uno Stato membro e le autorità regionali e locali, in applicazione diretta del diritto comunitario derivato a carattere vincolante (regolamenti, direttive o decisioni); · convenzioni tripartite di obiettivi concluse fra la Commissione, uno Stato membro e le autorità regionali e locali, al di fuori di un quadro comunitario vincolante. Soggetti all'obbligo generale di compatibilità con i trattati, questi strumenti contrattuali rispettano obbligatoriamente i sistemi costituzionali degli Stati membri e non possono in nessun caso essere di ostacolo al buon funzionamento del mercato interno. Essi si giustificano quando apportano un valore aggiunto di vario tipo: una semplificazione dell'attuazione, un beneficio politico, una maggiore efficacia risultante da un coinvolgimento più stretto delle autorità regionali e locali o una maggiore rapidità d'esecuzione. Le caratteristiche generali dei contratti e delle convenzioni tripartiti di obiettivi sono: · campo d'applicazione; Le politiche interessate sono quelle, quali l'ambiente e la politica regionale, in cui il perseguimento degli obiettivi comunitari deve tenere conto di forti variazioni nell'impatto territoriale. · durata; I contratti e le convenzioni sono conclusi per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile. · operatori; L'individuazione degli operatori locali è un elemento fondamentale per il successo degli strumenti contrattuali e necessita dell'intervento degli Stati membri. · obiettivi; Le parti contraenti cooperano su obiettivi chiaramente definiti in anticipo, indicati nell'atto legislativo di base per i contratti o nei documenti pertinenti per le convenzioni; questi obiettivi, quantitativi e/o qualitativi, dovrebbero essere misurabili, per quanto possibile, ma dovranno essere oggetto di un controllo, essendo data preferenza alle obbligazioni di risultato rispetto a quelle di mezzi, soprattutto nel caso di contratti tripartiti. · informazione e pubblicità; Il contenuto, l'esecuzione e i risultati di questi contratti devono essere oggetto di un'ampia informazione; le comunità territoriali consultano e associano le organizzazioni rappresentative della vita locale e regionale (imprese, camere di commercio, partner sociali, associazioni, università, ecc.); la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione e di controllo e pubblica sulla Gazzetta ufficiale un estratto dei contratti e delle convenzioni da lei sottoscritti. · compatibilità con i trattati; Nel caso di contratti tripartiti, il testo di base deve contenere una clausola d'abilitazione e nel contratto deve essere inserita una disposizione che ricordi la responsabilità dello Stato membro nei confronti della Commissione per l'esecuzione del contratto. Nel caso di convenzioni tripartite, nella convenzione stessa è inserita una clausola di riferimento alla compatibilità con le disposizioni generali dei trattati. · mancata esecuzione del contratto; Nei documenti ufficiali sono specificate le conseguenze dell'inadempimento delle disposizioni contrattuali o della convenzione nonché, se del caso, i mezzi per rimediarvi; nel caso di un contratto tripartito, le disposizioni comunitarie si applicano ipso facto. ATTUAZIONE Su iniziativa di una delle parti contraenti, i rappresentanti delle stesse firmano il documento ufficiale, instaurando un impegno contrattuale. Di concerto con gli Stati membri interessati, la Commissione esamina caso per caso tutte le iniziative e approva i contratti con una decisione. In un primo tempo, la Commissione intende lanciare convenzioni tripartite di obiettivi pilota. Dopo avere tratto gli insegnamenti di tale sperimentazione, considererà la possibilità di contratti tripartiti di obiettivi. Le convenzioni o i contratti tripartiti non costituiscono un motivo per finanziamenti comunitari aggiuntivi, bensì una modalità di utilizzo degli stanziamenti normalmente assegnati all'esecuzione delle politiche comuni. 4) DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE 5) ALTRI LAVORI
Informazioni tratte dal sito dell’Unione Europea
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