Ogni attività implica consumo d'energia. Purtroppo il consumo d'energia produce inquinamento e il fenomeno, già rilevante, potrebbe avere enorme sviluppo nel prossimo futuro, con la probabile crescita dei consumi di gruppi emergenti di popolazione. È necessario identificare il valore massimo di scarichi inquinanti realmente assimilabile dall'ambiente e definire lo sviluppo sostenibile: i limiti ambientali sono elementi fondanti per le scelte relative a produzione e consumo d'energia. Un passo importante verso la definizione del benessere sostenibile è raggiungere gli obiettivi fissati dalla conferenza sui cambiamenti climatici di Kyoto per la riduzione delle emissioni dei cosiddetti gas serra, primo fra tutti l'anidride carbonica. In Italia, dove si consumano ogni anno più di 160 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (l'80% delle quali importate) pari a circa 10 litri di petrolio al giorno a persona, dovremo ridurre le emissioni del 7% rispetto ai valori registrati nel 1990. Per consumi energetici nel residenziale, escluso il consumo degli elettrodomestici che è pari a circa il 18% del totale, consumiamo ogni anno quasi 30 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti e riversiamo nell'aria circa 550.000 tonnellate di inquinanti quali anidride carbonica, ossidi di zolfo e ossidi d'azoto. Il consumo di un chilowattora Kw/h che equivale a circa mezz'ora d'accensione di uno scaldabagno elettrico, determina nelle centrali ENEL la combustione di circa 250 grammi d'olio combustibile e l'immissione in atmosfera di circa 400 litri d'anidride carbonica. Il consumo medio giornaliero per famiglia è di circa 7 chilowattora al giorno, pari a quasi 2800 litri d'anidride carbonica. Tutti possono collaborare a ridurre il consumo d'energia, prima di tutto evitando gli sprechi e quindi ricavando dall'energia usata il maggior beneficio possibile. Inoltre, l'utilizzo delle fonti rinnovabili d'energia, oggi spesso più costose o non ancora accettate, sarà sempre più necessario e, quindi, vantaggioso. Intraprendere lavori di risparmio energetico nelle abitazioni comporta la riduzione immediata di spese e bollette e significa partecipare allo sforzo nazionale per ridurre i consumi di combustibile da fonte esauribile, proteggere l'ambiente e contribuire alla riduzione dell'inquinamento. Inoltre, permette di usufruire della detrazione dell'IRPEF del 41% delle spese sostenute. La legge collegata alla Finanziaria del 1998, introduce infatti consistenti agevolazioni fiscali a favore di chi effettua interventi di ristrutturazione, manutenzione e recupero dell'edilizia residenziale. La legge considera interventi consistenti, come l'isolamento termico dell'edificio, o più contenuti quali l'installazione di collettori solari, la sostituzione delle vecchie caldaie, fino alla semplice installazione di valvole di regolazione della temperatura per singolo ambiente della casa o la sostituzione di lampade. Fin dal primo anno, è possibile ridurre anche del 40% l'energia consumata annualmente per riscaldare o raffrescare un edificio. Usare in modo razionale le risorse energetiche coniuga l'interesse del privato e gli interessi della collettività, con la maggiore durata delle riserve energetiche, la riduzione dell'inquinamento e, per l'Italia, la minore dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento d'energia. Gli edifici sono soggetti al rispetto della normativa sul risparmio energetico (p.e. Legge 10 del 1991 e D.P.R. 412 del 1993) e sulla sicurezza (p.e. Legge 46 del 1990 - norme UNI - CIG), e limiti e prescrizioni devono essere rispettati in caso di ristrutturazione. Per esempio, in edifici e impianti di riscaldamento devono essere verificati i limiti previsti per le emissioni d'inquinanti, il rendimento degli impianti elettrici, la termoregolazione degli ambienti, l'isolamento delle pareti esterne, le distanze dei camini da finestre, balconi, tetti, ecc., norme cioè che tutelano la sicurezza, il benessere ambientale, il risparmio d'energia. Inoltre, norme riguardo all'installazione di doppi vetri, persiane, frangisole, collettori solari per la produzione d'acqua calda, o la coloritura a tinte chiare delle grandi superfici piane di copertura degli edifici, sono previste da molti Comuni o fanno già parte dei piani regolatori. La legislazione italiana ed europea prevedono l'introduzione di una pagella energetica delle case: riferito all'art.30 della legge 10/91 "Certificazione energetica degli edifici", che prevede tra l'altro che la certificazione energetica dell'immobile sia determinante all'atto della compravendita o della locazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.10/1998 il Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato "modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi". Nella Finanziaria 1998, la Legge 27/12/1997 n.449 prevede all'art.1 la detrazione del 41% delle spese, IVA inclusa, sostenute nel 1998 e 1999 per interventi di manutenzione riguardanti le abitazioni, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Tutti i contribuenti che pagano l'IRPEF che siano possessori o detentori di una o più abitazioni, anche rurali, ad uso abitativo, possono usufruire dell'incentivo e, grazie alle agevolazioni, ridurre significativamente le spese di miglioria. Con la Legge 449/97, i Comuni hanno inoltre facoltà di esentare chi effettua gli interventi dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e fissare, per tre anni, aliquote ICI agevolate inferiori al 4‰ a favore dei proprietari che eseguano interventi di recupero di abitazioni inagibili o inabitabili o dell'utilizzo di sottotetti. I benefici fiscali sono previsti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia nelle parti comuni degli edifici e, tranne che per gli interventi di manutenzione ordinaria, nelle singole unità immobiliari. Possono usufruire degli incentivi anche l'eliminazione di barriere architettoniche, l'adozione di norme antisismiche, la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, la messa a norma di impianti a metano ed elettrici, gli interventi di cablatura degli edifici (reti e sistemi per la contabilizzazione dell'energia da centrali di teleriscaldamento, reti telematiche, antenne collettive) e riduzione dell'inquinamento acustico. Inoltre, la legge ammette la detrazione per l'installazione di impianti per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili d'energia ed interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici. Qualora non sia richiesto il certificato di regolare esecuzione rilasciato da un installatore abilitato, è possibile anche realizzare i lavori in prima persona: in questo caso la detrazione è riferita alle spese documentate relative all'acquisto di materiali e attrezzature. Anche le spese sostenute per progettazione, oneri d'urbanizzazione, bolli, lavori, forniture ed acquisti, comprensivi di IVA, concorrono alla detrazione. Le uniche voci non ammesse sono spese di trasloco e custodia di mobili ed interessi passivi.
Come risulta evidente, gran parte degli interventi effettuabili può rientrare in una delle categorie elencate. Per informazioni più dettagliate si rimanda ai riferimenti legislativi:
Regolamento del Ministero delle Finanze (DM 18/2/98 n.41 - GURI 60, 13/3/98);
Circolare n.57/E del 24/2/98 dei Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici (GURI 60, 13/3/98);
Decreto dirigenziale 6/3/98, approvazione del Modulo di richiesta d'ammissione alla detrazione predisposto dal Ministero delle Finanze (GURI 60, 13/3/98).
La Legge prevede la detrazione dall'IRPEF del 41% delle spese effettivamente sostenute, al netto da altre forme d'incentivazione pubblica, negli anni 1998 e 1999. Per stabilire l'ammissibilità temporale, vige il criterio di cassa. È previsto l'importo massimo di centocinquanta milioni per ciascuna proprietà, per ciascun anno e per ciascun soggetto che sostiene la spesa. Il contribuente effettua direttamente la detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi; il 41% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico va ripartito irrevocabilmente in cinque o dieci (a scelta del contribuente) quote annuali costanti e di pari importo, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui la spesa è stata sostenuta (1998 e/o 1999); non si potrà andare in credito d'imposta, cioè ciascuna quota annuale non potrà superare l'imposta dovuta dal contribuente per quell'anno. Le spese devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale, da conservare ed esibire a richiesta degli uffici del Ministero delle Finanze incaricati di eventuali controlli. I pagamenti devono essere effettuati, solo ed esclusivamente, tramite bonifico bancario nel quale indicare la causale del pagamento, il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA o il codice fiscale dell'impresa che ha eseguito i lavori.
|