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+++ Atti stato civile
L'art. 10 del d.P.R. 396/2000 stabilisce al comma 1 che "in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o, comunque, relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti

L'art. 10 del d.P.R. 396/2000 stabilisce al comma 1 che "in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o, comunque, relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni e la morte".
Le modalità tecniche per l'iscrizione, la trascrizione, l'annotazione, la trasmissione e la tenuta degli atti dello stato civile devono essere stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sarà emanato sulla base dei risultati degli studi, dei progetti e delle relative sperimentazioni attualmente in atto.
Nel d.P.R. 396/2000 è prevista, inoltre, l'emanazione di un decreto con il quale il Ministero dell'Interno stabilirà le formule e le modalità di redazione degli atti di stato civile, le cui disposizioni dovranno entrare in vigore contemporaneamente a quelle relative all'introduzione degli archivi informatici.
Poiché era prevedibile, data la particolare complessità e delicatezza di tale progetto informatico, la necessità di un adeguato periodo di sperimentazione, si è ritenuto, per il periodo transitorio, di emanare disposizioni per la gestione dei registri cartacei.
Per questo motivo si è provveduto all'emanazione del D.M. 27 febbraio 2001, nel quale sono state dettate disposizioni per la tenuta dei registri cartacei in tale periodo e, successivamente, tenuto conto anche delle esigenze operative degli Ufficiali di stato civile, si è ritenuto opportuno intervenire sul formulario in vigore, emanato con DD.MM. 17 dicembre 1987 e 22 maggio 1992, per adeguarlo alla nuova disciplina degli atti ed è stato quindi emanato il D.M. 5 aprile 2002, con il quale è stato approvato il nuovo formulario.
Il criterio fondamentale al quale ci si è attenuti nella revisione delle formule è che sono già entrate in vigore tutte le disposizioni contenute nel d.P.R. 396/2000 che non sono strettamente correlate alla gestione informatizzata.
Il formulario ha, ovviamente, validità fino al momento dell'effettiva entrata in funzione degli archivi informatici, per cui si renderà necessaria un'opportuna conversione delle formule nei corrispondenti moduli informatici.
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