Modalità della richiesta Presentarsi direttamente all'ufficio nell'orario di apertura al pubblico per l'autenticazione di firme su istanze e dichiarazioni sostitutive di notorietà da presentare ad Uffici diversi dalla Pubblica Amministrazione o dai gestori o esercenti di servizio pubblico ovvero su istanze da produrre Uffici della Pubblica Amministrazione per la riscossione da parte di terze persone di provvidenze e benefici economici ed in particolare:
• autenticazioni di delega, esclusivamente per riscuotere ratei di pensione o concessioni contributi da richiedere a una P.A. • autenticazione di copie (solo se presentate insieme all'originale: non sono ammesse copie di copie, anche se queste sono autenticate) • autenticazioni di atti notori (solo se in essi sono contenute dichiarazioni di stati, fatti o qualità personali a conoscenza del dichiarante. Non sono ammesse manifestazioni di volontà).L'atto di notorietà può anche contenere la dichiarazione di conoscenza del fatto che la copia di un atto o documento conservato o rilasciato da un P.A., la copia di una pubblicazione, la copia di titoli di studio e di servizio oltre che la copia di documenti fiscali che dovranno essere obbligatoriamente conservati dai privati è conforme al suo originale.
- L'istanza o la dichiarazione da produrre ad una Pubblica Amministrazione non è soggetta ad autenticazione se sottoscritta in presenza del dipendente addetto o inviata unitamente alla fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del sottoscrittore.
- La dichiarazione nell'interesse di chi si trova momentaneamente impedito a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione resa dal coniuge o, in sua assenza dai figli o da altro parente in linea diretta o collaterale fino al terzo grado al pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.
- L'autenticazione della copia di un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., la copia di una pubblicazione, la copia di titoli di studio e di servizio oltre che la copia di documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservate dai privati, da produrre ad una P.A., non è necessaria se presentata al dipendente addetto unitamente all'originale o, inviata unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di notorietà che ne attesti la conformità e la copia del documento di identità del sottoscrittore.
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