Rilascio e rinnovo di carte d'identità anche valide per l'espatrio nei paesi della Comunità Europea
Modalità della richiesta Presentarsi direttamente all'ufficio nell'orario di apertura al pubblico e compilare l'apposita domanda. Costo della carta d'identità: • non valida per l'espatrio maggiorenni e minorenni € 5,42 • valida per l'espatrio maggiorenni € 5,42 • valida per l'espatrio minorenni € 5,42
Requisiti del richiedente Avere compiuto 15 anni di età; essere residente nel comune in cui si richiede la carta di identità; per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) è necessaria la presenza di: un genitore con un documento di riconoscimento per il rilascio di carta d'identità non valida per l'espatrio; due genitori muniti di documenti di riconoscimento per il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio. Le firme dei genitori necessarie per l'espatrio di un minore possono essere raccolte separatamente e in tempi diversi.
Documentazione da presentare Tre fotografie formato tessera attuali e uguali, a colori o in bianco e nero, a capo scoperto e senza occhiali da sole. Altro documento di riconoscimento o, in caso di rinnovo, la carta d'identità scaduta. I cittadini extracomunitari devono presentare anche il permesso di soggiorno più una fotocopia dello stesso e in caso di prima richiesta è necessario presentarsi con il passaporto.
Rinnovo: la carta di identità può essere rinnovata fino a sei mesi (180 giorni) prima della scadenza
Ricevute di pagamento da esibire Nessuna
Tempi medi di attesa Le carte d'identità si ritirano immediatamente e sono valide cinque anni dalla data del rilascio. Il cittadino che richiede il rilascio di carta d'identità valida per l'espatrio nei paesi della Comunità Europea dichiara a tal fine che non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 3 lett. B/D/E/G/ della legge 1185/1967. Quando il richiedente è minorenne, i genitori compilano direttamente allo sportello la domanda contenente l' atto di assenso all'espatrio del figlio e la dichiarazione che il minore non si trova nelle condizioni ostative indicate dalla legge.
Normativa di riferimento Testo unico di leggi di pubblica sicurezza nel R.D. 6/11/1926 n. 1848 art. 3 e successive modifiche. La carta d'identità valida per l'espatrio consente l'accesso ai seguenti paesi: R.F. della Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Slovenia, Croazia, Bosnia, Erzegovina, Austria, Svizzera, Liechtenstein, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, R.F. Tedesca, Francia, Principato di Monaco, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda, Macedonia, Grecia, Malta, Marocco, Tunisia (solo viaggi organizzati).
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