ART. 1
Ai sensi dell'art.118 ultimo comma della Costituzione e dell'art.10, secondo comma dello Statuto, la Regione Abruzzo attua nella materia dell'esecuzione delle opere pubbliche il più ampio decentramento.
In particolare, in materia di espropriazioni di immobili per opere pubbliche, in attuazione dell'art.35 della legge 3 gennaio1978 n. 1, la Regione, per accelerarne le procedure, adotta le misure contenute nella presente legge.
ART. 2
L'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art.1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, da parte delle Comunità montane, dei Comuni, delle Province e loro consorzi, nelle materie di attribuzione regionale ai sensi dei decreti presidenziali di attuazione dell'art.17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell'art.1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, equivale a dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Il provvedimento di approvazione del progetto di cui al primo comma o di localizzazione degli interventi costruttivi nei piani per l'edilizia economica e popolare, deve essere notificata, a cura degli enti interessati predetti, a ciascun proprietario iscritto negli atti catastali, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di cui all'art.3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. La notifica di cui al comma precedente, sostituisce il decreto di occupazione di urgenza di cui all'art.71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell'art.20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sempre che non siano decorsi infruttuosamente i termini fissati dall'art.1 - terzo comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
L'occupazione si intende disposta per tre anni dalla data d'immissione nel possesso, e perde efficacia ove non venga eseguita nel termine di tre mesi dalla data della notifica di cui al terzo comma.
Può essere protratta, con atto dello stesso ente di cui al primo comma, per altri due anni, in caso che persistano ragioni giustificative del ritardo nella esecuzione dell'opera.
ART. 3
È delegato ai Comuni l'accertamento della qualità di proprietario diretto coltivatore, fittavolo, mezzadro, colono e compartecipante, ai fini della determinazione della indennità di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità di competenza della Regione e degli enti locali.
È altresì delegato ai Comuni, il potere di emettere il nullaosta al pagamento delle somme depositate a titolo di indennità di esproprio e di occupazione presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art.12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per le opere le cui espropriazioni ricadono nel rispettivo territorio.
Il provvedimento di svincolo è emesso dal Sindaco.
ART. 4
Il Presidente della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla richiesta, eroga a favore degli enti interessati, quale anticipazione sui fondi concessi per l'esecuzione delle opere finanziate direttamente dalla Regione, le somme necessarie per gli adempimenti di cui alla presente legge.
ART. 5
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L'Aquila, addì 9 Gennaio 1979.
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