Con l'entrata in vigore del D.P.R. 12.01.1998, n. 37 (G.U. 10.03.1998, n. 57) e l'emanazione del relativo decreto di attuazione (D.M. 04.05.1998), sono state introdotte nuove procedure per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi che coinvolgono, oltre agli organi istituzionali (Comando Provinciale di Vigili del Fuoco ed Ispettorato regionale o interregionale dei Vigili del Fuoco) ed i gestori delle varie attività, anche i professionisti che trattano pratiche di prevenzione incendi, anche se la legislazione base di riferimento resta la Legge n. 966/65 ed il D.P.R. n. 577/82.
PROGETTI Dallo presentazione det progetto e consegna all'Ufficio Prevenzione dell'attestato di avvenuto versamento dette competenze alla Tesorerìa Provinciale dello Stato, ti Comando Provinciale dei Pigili dei Fuoco procederà: o o a comunicare entro 15 giorni alla ditta la necessità di produrre integrazioni o regolarizzazioni; o o a porre a disposizione presso l'Ufficio Prevenzione gli atti timbrati e firmati attestanti l'avvenuta approvazione entro 45 giorni; o o a comunicare entro 15 giorni alla ditta il differimento della pronuncia sul progetto al 90° giorno a causa della sua complessità. Nel caso di richiesta integrativa o di regolarizzazione (attuabile una sola volta), l'esame e l'approvazione, il termine di 45 o 90 giorni riprenderà a decorrere dalla ricezione da parte del Comando delle integrazioni o modifiche. Decorsi senza approvazione i suddetti termini (45 o 90 giorni) il progetto è da intendersi respinto e necessita di nuova completa formulazione con misure previste per la riduzione del rischio da incendio/scoppio diverse da quelle del progetto non approvato. Certificato di prevenzione incendi Completate le opere di cui al progetto approvato, il titolare dell'attività presenta al Comando (si consiglia) in un'unica soluzione: a) domanda in carta legale di richiesta di vista di sopralluogo per il collaudo e rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, corredata dall'attestato di eseguito versamento delle competenze alla Tesoreria Provinciale dello Stato (senza il quale la pratica non è procedibile); b) copie della certificazione rilasciate dagli impiantisti (legge n. 46/90) e tecnici dell'esecuzione a regola d'arte degli impianti messi in opera, dalla loro conformità alle modalità fissate nel progetto approvato oltre che ad eventuali specifici vincoli espressi nello stesso progetto; c) eventuale dichiarazione (in carta semplice) diretta per conoscenza anche al Sindaco (ed eventuali altri enti che dovessero, per legge, fornire l'autorizzazione di esercizio) che richiede l'inizio dell'esercizio in attesa del sopralluogo di collaudo e del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, garantendo il rispetto delle norme di prevenzione incendi e delle misure di sicurezza previste nel progetto approvato. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel caso di presentazione, oltre alla domanda ed alla documentazione di cui ai precedenti punti a) e b), anche quella di eri al punto e), rilascia contestualmente al titolare dell'attività una dichiarazione che costituisce autorizzazione provvisoria (nell'attesa del collaudo e del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi) all'esercizio dell'attività, esclusivamente ai soli fini della prevenzione incendi. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco esegue il sopralluogo di collaudo entro 90 giorni dalla ricezione della domanda e documentazione di cui ai precedenti punti a), b) ed eventuale e). Nei successivi 15 giorni il Comando esprime il giudizio in merito al sopralluogo, che porterà alla comunicazione al titolare dell'attività o del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi o la notifica delle prescrizioni. Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi II titolare dell'attività, prima della scadenza del Certificato di Prevenzione Incendi di cui è in possesso, deve chiedere al Comando W.F./ con istanza in carta legale, il rinnovo dello stesso, corredando la richiesta di una delle seguenti attestazioni alternative tra loro. a) Se l'attività non ha subito modifiche o ampliamenti dalla data dell'ultimo accertamento W.F. che ha dato luogo al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Domanda di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (in duplice copia, di cui una in bollo) con allegati: 1. copia del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza; 2. dichiarazione del responsabile dell'attività che non è mutata la configurazione riscontrata in occasione dell'ultimo sopralluogo che ha condotto al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, redatta sotto forma di atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; 3. perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendio, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno (legge n. 818/84); 4. attestato del versamento effettuato per mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato (legge n. 966/95). In questi casi il Comando (senza sopralluogo) entro 15 giorni, sulla scorta dell'esame, della dichiarazione e della perizia giurata presentate, rinnova il Certificato di Prevenzione Incendi ed invia l'atto al titolare dell'attività. b) Se sono intervenute modifiche o ampliamenti non è possibile procedere a! rinnovo del C.P.I., ma si deve seguire l'iter del rilascio del C.P.I. come in precedenza indicato ("Certificato di Prevenzione Incendi").
- Richiesta in carta legale, da parte del titolare dell'attività, di sopralluogo indicante (attraverso la citazione dei progetti di modifica approvati e che occorre collaudare) le modifiche intervenute nell'attività, negli impianti e la quantità di sostanze pericolose detenute o lavorate o prodotte, corredata dell'attestato di eseguito versamento delle competenze alla Tesoreria provinciale dello Stato e di tutta la documentazione tecnica necessaria. Il Comando, come in precedenza indicato, rilascia al titolare dell'attività, apposita dichiarazione, esegue il sopralluogo entro 90 giorni dalla ricezione della domanda e documentazione e nei successivi 15 giorni esprime il giudizio in merito al sopralluogo. Le verifiche periodiche devono essere annotate dal datore di lavoro o in sua vece dal Responsabile di Protezione e Sicurezza aziendale in un apposito registro da conservare insieme ai documenti di prevenzione incendi (progetti approvati, richieste di sopralluogo, Certificati di Prevenzione Incendi ottenuti, prescrizioni ricevute, ecc.) nella documentazione aziendale prevista dal D.Lgs. 626/94 integrato e modificato dal D.Lgs. 242/96. Contenuti del Certificato di Prevenzione Incendi II Certificato di Prevenzione Incendi, della cui esattezza occorre controllare il testo all'atto della ricezione, contiene, oltre alle seguenti voci (come nel passato), attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, caratteristiche degli impianti pericolosi, caratteristiche dei presidi antincendio. Inoltre contiene anche le seguenti clausole: - richiamo dell'obbligo (D.Lgs. 626/94 e 242/96 e D.M. 10.03.1998) del datore di lavoro di informare e formare il personale dipendente sui rischi di incendio insiti nell'attività esercitata (con particolare riguardo all'avvenuta formazione relativa ai nuovi assunti ed alle attività aggiunte); - le scadenze temporali delle verifiche di controllo e degli interventi di manutenzione dei sistemi, dei dispositivi, delle attrezzature e delle misure di sicurezza antincendio. Le pratiche di prevenzione incendi (pareri di conformità, sopralluoghi, ecc.)/ devono essere espletate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo casi particolari (pubblica
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