Art. 1 Oggetto1. Il presente regolamento, nell’ambito della disciplina sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione operativa dello Sportello Unico per le attività produttive(1). 1.di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (titolo II, capo IV), al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, alla L.R. 21 aprile 1999 n.3 (parte terza, titolo V, capo VI), alla Circolare n.Dagl 1.3.1/43647 emessa in data 8 luglio 1999 dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio F.Bassanini, alla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n.1367 (n°ordine 61) del 26 luglio 1999 e alla Delibera di Giunta Regione Emilia-Romagna n.1431 (n°ordine 47) del 30 luglio 1999.
Art. 2 Finalità1. Lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento innovativo mediante il quale l’ente assicura l’unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti le attività produttive di beni e servizi ed opera quale centro d’impulso per lo sviluppo economico del proprio territorio. 2. L'organizzazione deve in ogni caso assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.
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