ART. 1 Gli spazi pubblici per lo sport di proprietà del Comune di Piacenza con le relative attrezzature costituiscono il patrimonio indisponibile dell’Amministrazione comunale destinati a soddisfare esigenze e bisogni propri e della collettività.
ART. 2 Ai sensi dell’art. 91 lett. A, n. 2 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 il Comune è tenuto a conservare detto patrimonio da descriversi negli appositi inventari in conformità di quanto dispongono gli artt. 289 della Legge citata e 175 del Regolamento 12 febbraio 1911, n. 297 o dalle disposizioni che potranno in seguito essere emanate.
ART. 3 Tutti i beni indisponibili con i loro arredi, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dal T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvata con R.D. marzo 1934 n.383 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni in esso richiamate.
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