COMUNICATO STAMPA N.68 Il Consiglio dei Ministri «ha approvato, su proposta dei Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale un decreto-legge il quale prevede che, a decorrere dal 1° settembre 1997, potranno andare in pensione un numero massimo di personale del comparto scuola pari a quello stabilito dalla legge finanziaria 1997 e cioè 33.000 persone, a fronte di 65.683 domande presentate. E' previsto che potranno andare in pensione: a) coloro che hanno raggiunto il limite massimo di età (5.220 unità) o di servizio (323 unità); b) il personale cessato dal servizio per invalidità e il personale privo di vista, di cui attualmente non è possibile determinare l'esatta consistenza; c) coloro che hanno presentato domanda entro il 28 settembre 1994, pari a 16.935 unità; d) il personale in soprannumero che abbia presentato domanda di pensionamento pari a 4.101 unità; e) il 40% del personale cessato dal servizio per dimissioni anticipate nell'anno precedente, corrispondente a 7.750 unità. A tale fine le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della più elevata età anagrafica degli interessati. Al personale dimissionario, che ha diritto al collocamento a riposo dal 1 settembre 1997, è data facoltà di chiedere, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di essere collocato a riposo l'anno successivo. Le domande non accolte con decorrenza 1.9.1997, avranno effetto negli anni successivi. Il decreto contiene, altresì, una disposizione che prevede la possibilità, per determinate imprese di particolari dimensioni ed ubicate in zone svantaggiate del territorio nazionale, di accedere, nel limite massimo di 2.500 unità, al trattamento prolungato di mobilità, in favore dei lavoratori in esubero che presentino i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva richiesti dalla normativa che disciplina l'istituto della cosiddetta mobilità lunga. E' stata, inoltre, inserita una norma di natura interpretativa che intende chiarire la portata della lettera c), del comma 3, dell'articolo 4 del decreto. legislativo n. 124/93, la quale, per la determinazione dei requisito di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività dei Fondi pensione, richiama anche i criteri individuati dall'articolo 3 della legge n.1 del 1991 per le società di intermediazione mobiliare. La nuova disposizione, attraverso l'espresso riferimento a tale ultima legge, in un'ottica di opportuna flessibilità, consente che i requisito per l'espletamento delle attività connesse ai Fondi pensione possano essere riconosciuti anche a coloro che abbiano svolto funzioni presso organismi associativi abilitati all'istituzione di forme pensionistiche di previdenza complementare, presso enti o organismi operanti in tale settore, ovvero in quello della previdenza obbligatoria.
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