+++ Tributi ambientali
Nel quadro di riordino della finanza locale, attuato negli ultimi anni, si è andata sempre più accentuando l’autonomia impositiva delle provincie, a fronte di un sostanziale annullamento dei trasferimenti erariali. I tributi di competenza della Provi
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Nel quadro di riordino della finanza locale, attuato negli ultimi anni, si è andata sempre più accentuando l’autonomia impositiva delle provincie, a fronte di un sostanziale annullamento dei trasferimenti erariali. I tributi di competenza della Provincia sono:
addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica (art. 6 dl 28.11.1988 n.551 convertito dalla L. 27/1/89 n.20 e modificato dall’art. 10 c.9 lett. c) L. 13/5/99 n. 133). L’addizionale si applica sui consumi di energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Con la delibera di approvazione del bilancio di previsione 2001 (atto n. 561 del 3/12/2003) è stata confermata nella misura di L.22 per kwh.
imposta provinciale sulle formalità di iscrizione, annotazione e trascrizione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (IPT) (art 56 del dlgs 15.12.97 n.446). Con atto atto n. 561 la tariffa è stata confermata nella misura del 20%; con atto del Consiglio provinciale 195 del 18/12/2000 gli adempimenti di liquidazione e riscossione sono stati affidati, per il triennio 2001/2003, al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico.
tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (art 19 dlgs. 30.12.92 n. 504). Anche per il 2001 tale tributo viene applicato con l’aliquota del 4,6%, stabilita con atto della Giunta provinciale 561/2003.
imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli immatricolati (art. 60 c. 1 del d.lgs. 15.12.97 n. 446).
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