Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/Ce sugli ascensori (DPR 162 del 30.4.1999) sono state prodotte nuove procedure flessibili ed articolate per un elevato standard di sicurezza , compresa l’eliminazione di un rigido sistema d’autorizzazioni, di verifiche e di controlli. Il decreto ha sostituito la legge 1415 che dal 1942 regolava le procedure per l’installazione e l’esercizio degli ascensori. La novità è di dare ad ognuno la scelta della via a lui più congeniale: nel decreto (art.31) si concede al proprietario la possibilità di scegliere tra l’Asl o l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale (Arpa) od Organismi privati di certificazione notificati, il soggetto che egli incaricherà di effettuare ogni due anni, le verifiche periodiche con spese a carico del proprietario stesso. Per approfondire il caso di specie, riportiamo un estratto degli articoli contenuti nel D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” e più precisamente:
L’Art. 13. Relativo alle verifiche periodiche sottolinea che: 1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, per mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale competente per territorio, ovvero, l'ARPA, …. nonché, gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato VI o X. 2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza. 4. Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. 5. Le spese per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
Mentre l’Art. 16 precisa che: 1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6, e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto. 2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1. 3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti indicazioni: a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche; b) installatore e numero di fabbricazione; c) numero di matricola; d) portata complessiva in chilogrammi; e) numero massimo di persone.
|