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Con l’entrata in vigore della L.R. n.3/1999, alla Provincia compete la gestione del Registro provinciale delle Organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel rispettivo territorio e gli organismi di coordinamento e collegamento provincial

Con l’entrata in vigore della L.R. n.3/1999, alla Provincia compete la gestione del Registro provinciale delle Organizzazioni di volontariato aventi sede ed operanti nel rispettivo territorio e gli organismi di coordinamento e collegamento provinciali cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte. La gestione del Registro del volontariato comporta l’adozione di provvedimenti di iscrizione, rigetto e cancellazione dal registro stesso. La Provincia aggiorna periodicamente il Registro e comunque effettua la revisione biennale di cui all’art. 5 della L.R. 37/1996 per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione con particolare riferimento all’effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

Cosa fare: ISCRIZIONE: La domanda di iscrizione formulata sulla base dell’Allegato A, da redigersi in carta semplice ai sensi dell’art.8 della Legge 266/91 su richiesta del legale rappresentante dell’organizzazione di volontariato, deve essere indirizzata alla Provincia di Piacenza e al Comune in cui l’organizzazione ha sede.
Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Comune fa pervenire alla Provincia parere sulla iscrivibilità dell’organizzazione richiedente: decorso tale termine la Provincia prescinde dal parere.
Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, conclusa l’istruttoria di competenza del responsabile del procedimento, l’Ufficio Politiche socio-sanitarie della Provincia emette atto formale che accoglie o rigetta la domanda (G.R.7 Ottobre 1996 n. 2436).

DOCUMENTI: (da allegare alla domanda di iscrizione)

1) copia dell’atto costitutivo

2) copia dello statuto vigente

3) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative

4) relazione dettagliata sull’attività svolta dall’organizzazione

5) elenco di tutte le Organizzazioni aderenti (solo per gli organismi di collegamento e coordinamento)

6) scheda riassuntiva dati (Allegato B)

7) certificazione che comprovi l’avvenuta consegna della domanda al Comune in cui ha sede l’Organizzazione

8) l’articolazione locale di Organizzazione nazionale o regionale, non giuridicamente riconosciuta né costituita con atto notarile o con scrittura privata registrata, deve allegare l’atto con cui l’Organo nazionale o regionale l’ha costituita oppure, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso Organo circa la sua esistenza (Direttiva G.R. n. 2436/1996, Art. 2,lettera a.4)

9)Il provvedimento di iscrizione è trasmesso all’organizzazione richiedente ed agli enti intervenuti nel procedimento, è inoltre trasmesso al Responsabile del coordinamento regionale del Registro.

RIGETTO: Il provvedimento di diniego viene adottato quando l’organizzazione non possiede i requisiti di legge per l’iscrizione. Il provvedimento di rigetto è notificato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’organizzazione richiedente e trasmesso agli enti intervenuti nel procedimento. I provvedimenti di rigetto sono impugnabili al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi dell’art. 6 della Legge 266 entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra. L’iscrizione di Organizzazioni che non siano in possesso dei requisiti di legge costituisce un illecito amministrativo che potrebbe, fra l’altro, dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.

CANCELLAZIONE: La cancellazione di un organizzazione dal Registro è disposta per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione, ovvero per richiesta dell’organizzazione interessata

REVISIONE DEL REGISTRO: La Provincia provvede alla revisione biennale del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione, con particolare riferimento all’effettivo svolgimento delle attività di volontariato utilizzando apposita scheda di rilevazione (Allegato C)

PERCHE' ISCRIVERSI: L’iscrizione delle organizzazioni di volontariato nel registro dà il riconoscimento dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo e apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi dello Stato e dallo Statuto regionale. Dà inoltre diritto alle seguenti agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale:

Legge n. 266/91 “Legge quadro sul volontariato”

Art. 8 “Agevolazioni fiscali”;

Art. 17 “Flessibilità nell’orario di lavoro”. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri del volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro.

L.R. 37/96 “Nuove norme di attuazione della Legge 11 Agosto 1991 n. 266 – Legge quadro sul volontariato – Abrogazione della L.R.31 Maggio1993n. 26”

Art. 7 “Accesso alle Strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati”;

Art. 8 “Diritto di partecipazione e di informazione'. La partecipazione riguarda le fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce l’attività dell’organizzazione. Per informazione si intende il diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche elaborati nei settori di interesse dell’organizzazione.

Art. 9 “Formazione, aggiornamento e qualificazione”. Possibilità offerte ai volontari aderenti ad organizzazioni iscritte di essere ammessi, su richiesta delle organizzazioni stesse, ai corsi di qualificazione ed aggiornamento promossi dalla Regione e dagli enti locali nei singoli settori di intervento .

Art. 10 “Spazi ed attrezzature”. Alle organizzazioni di volontariato iscritte, anche se prive di personalità giuridica, gli enti pubblici del territorio regionale, nel rispetto delle normative di settore, possono offrire opportunità per l’uso di spazi e attrezzature di loro proprietà o a loro disposizione.

Art. 12 “Rapporti economici fra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche”. Gli enti locali egli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale da almeno sei mesi, per la gestione di attività di interesse pubblico”.

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