+++ Art. 3. Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare.Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Nuove norme di autorizzazione
1.Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato.
2. L'unitą di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
a) il nome o mar
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1.Le munizioni messe in commercio o comunque consegnate a terzi devono essere contenute in un imballaggio appropriato. 2. L'unità di imballaggio elementare deve essere opportunamente chiusa e deve portare le seguenti indicazioni:
a) il nome o marchio di fabbrica del produttore o di colui per il quale le munizioni sono state caricate e che ne assume la garanzia di conformità alle prescrizioni; b) la denominazione commerciale o la denominazione secondo le norme; c) il numero di identificazione del lotto e la quantità di cartucce in ogni imballaggio elementare; d) per le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni, di cui alla decisione CIP XVI-5, n. 2, una indicazione supplementare che avverta con chiarezza ed a caratteri indelebili che trattasi di munizioni da utilizzare esclusivamente con armi che abbiano subìto favorevolmente la prova superiore; e) il contrassegno di controllo attestante che le munizioni sono state controllate conformemente alle prescrizioni della presente legge nonchè alle decisioni della CIP, indicate all'art. 1, comma 2.
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