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+++ Art. 4. Indicazioni distintive delle cartucce. Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Nuove norme di autorizzazione
1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni: a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione); b) sui fondelli delle munizioni a percussion

1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:

a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);
b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse;
c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.

2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.
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Art 9 - 10 - 11 Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Art. 1. Definizione delle munizioni commerciali per uso civile e controllo delle medesime. Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Art. 2. Contenuto del controllo.Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Art. 3. Indicazione obbligatoria sulla unità di imballaggio elementare.Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Art. 8. Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami.Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile


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