+++ Art. 4. Indicazioni distintive delle cartucce. Legge 06 dicembre 1993, n. 509
Nuove norme di autorizzazione
1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:
a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione);
b) sui fondelli delle munizioni a percussion
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1. Su ogni cartuccia devono essere impresse le seguenti indicazioni:
a) l'identificazione del fabbricante della cartuccia o di chi ne assume la garanzia (marchio di origine o marchio di fabbricazione); b) sui fondelli delle munizioni a percussione centrale il calibro o la denominazione commerciale delle munizioni stesse; c) per le munizioni a pallini a percussione centrale, il diametro o la numerazione dei pallini e la lunghezza del bossolo se questa oltrepassi i 65 millimetri per i calibri 20 e superiori, ovvero i 63,5 millimetri per i calibri 24 ed inferiori.
2. Le munizioni da caccia a pallini per armi a canna liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni devono essere identificabili mediante zigrinatura del fondello o mediante una colorazione caratteristica o con altri mezzi opportuni.
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