Articolo1. Norme generali. I consigli regionali delle regioni a statuto normale sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni e recupero dei voti residui nel collegio unico regionale. Ogni elettore dispone di un voto di lista ed ha facoltà di attribuire preferenze nei limiti e con le modalità stabiliti dalla presente legge. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle rispettive province. I consiglieri regionali rappresentano l'intera regione senza vincolo di mandato. Salvo quanto disposto dalla presente legge, per la elezione dei consigli regionali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 , e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 5.000 abitanti.
Articolo 2. Numero dei consiglieri regionali - Ripartizione tra le circoscrizioni. Il consiglio regionale è composto: di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti; di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti; di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti; di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti; e di 30 membri nelle altre regioni. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La determinazione dei seggi del consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
Articolo 3. Durata in carica dei consigli regionali e convocazione dei comizi per la loro rinnovazione. I consigli regionali si rinnovano ogni cinque anni, salvo il disposto del comma seguente. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma. Il quinquennio decorre per ciascun consiglio dalla data della elezione. Le elezioni sono indette con decreto del commissario del Governo, emanato di intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nelle cui circoscrizioni sono compresi i comuni della regione. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo precedente devono essere notificati al Presidente della giunta regionale e comunicati ai sindaci della regione. I sindaci dei comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della regione.
Informazioni tratte dal sito: www.giovanieuropei.net
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