Articolo 17. Convalida degli eletti. Al Consiglio regionale è riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata. Il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Articolo 19. Ricorsi. Per i ricorsi in materia di eleggibilità e decadenza e per quelli in materia di operazioni elettorali, si osservano le norme di cui agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 23 dicembre 1966, n. 1147 (5). Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dai predetti articoli sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Commissario del governo. Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria, è competente, in prima istanza, il tribunale del capoluogo della regione.
Informazioni tratte dal sito:www.giovani europei.net (vedi link allegato)
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