Diverranno presidenti delle regioni, al termine della prossima tornata elettorale, i capilista delle liste che hanno raccolto il maggior numero di voti. Questa l'unica novità, rispetto al passato, che riguarda le prossime elezioni regionali che, per la prima volta, sul modello di quanto previsto per l'elezione dei sindaci, richiede appunto l'indicazione di un candidato presidente da parte delle varie liste. L'elezione diretta del Presidente della Giunta, prevista dalla Legge Costituzionale 1/99 entrata in vigore nel novembre scorso, diverrà totalmente operativa solo con il varo dei nuovi statuti regionali. Nell'attesa le norme transitorie prevedono appunto che siano candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali, e che venga proclamato presidente il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il sistema elettorale è proporzionale, con voto uninominale, e premio di maggioranza per la lista che ha superato il 40%. In questo caso ottiene il 60% dei seggi, altrimenti la maggioranza può contare sul 55% dei seggi. (14 marzo 2000)
L. 17 febbraio 1968, n. 108. Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.
Informazioni prese dal sito di giovanieuropei.net
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