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+++ Disposizioni transitorie
Gli articoli riguardanti l'argomento
Articolo 22. Attuazione delle prime elezioni regionali. Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 de

Articolo 22.
Attuazione delle prime elezioni regionali.
Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della L. 10 agosto 1964, n. 663. Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.

Articolo 23.
Norme per la convocazione dei comizi per la prima elezione dei consigli regionali.
Per la prima elezione dei consigli regionali i comizi elettorali sono convocati, d'intesa con i presidenti delle Corti d'appello, nella cui circoscrizione sono compresi i comuni della regione, dal Ministro per l'interno, il quale, sentiti i prefetti della regione, provvederà anche agli adempimenti di cui al penultimo comma dell'articolo 2.

Articolo 24.
Norme in materia di ineleggibilità.
Per la prima elezione dei consigli regionali le cause di ineleggibilità previste dalla presente legge non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di convocazione dei comizi.

Articolo 25.
Sede e segreteria provvisorie del Consiglio regionale e norme provvisorie per il funzionamento del Consiglio stesso.
La prima riunione del Consiglio regionale sarà tenuta presso la sede dell'amministrazione provinciale del capoluogo della regione. Le attribuzioni della segreteria del Consiglio regionale sono disimpegnate dall'ufficio di segreteria della predetta amministrazione provinciale.
Nella prima adunanza ed in quelle successive fino all'entrata in vigore del regolamento interno previsto dall'articolo 20 della L. 10 febbraio 1953, n. 62, saranno applicate, per la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio regionale, per l'ordine delle discussioni e delle votazioni e per la polizia delle adunanze, le norme per la disciplina della stessa materia con riguardo al consiglio provinciale contenute nel testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 , e successive modificazioni, in quanto risultino applicabili e non contrastino con le norme sancite dalla legge predetta.

Articolo 26.
Spese per la prima elezione dei consigli regionali.
Le spese per la prima elezione dei consigli regionali sono a carico dello Stato. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque, derivanti dalla applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente alle amministrazioni statali interessate, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dallo Stato in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
I fondi occorrenti per i rimborsi ai comuni e per le spese organizzative degli uffici periferici, possono essere forniti con ordini di accreditamento, di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del R.D. 18 novembre 1923, numero 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti. Nel caso di contemporaneità della prima elezione dei consigli regionali con la elezione dei consigli provinciali e comunali ovvero con la elezione dei soli consigli provinciali o dei soli consigli comunali vengono ripartite in parti uguali, tra lo Stato e gli altri enti interessati alla consultazione, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione dei consigli regionali, sarebbero state a carico dello Stato. Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto per ciascuna provincia, sulla base della documentazione resa dai comuni stessi.
Alle somme che saranno inscritte in bilancio per effetto delle presenti disposizioni si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

Informazioni tratte dal sito:www.giovani europei.net
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