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+++ I regolamenti per la gestione di un acquedotto
Dall'art.1 all'art.4
ART. 1 ENTE GESTORE Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell’acqua potabile tramite 1’acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giur

ART. 1

ENTE GESTORE

Il Comune detiene la gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione dell’acqua potabile tramite 1’acquedotto Comunale, disciplinandolo con le norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento. Ai fini giuridici 1’erogazione dell’acqua avviene mediante atto di concessione.

Il Comune fornisce acqua potabile ai propri Utenti nel rispetto di quanto stabilito dall’art.45 della Legge 28.2.1985, n.47 (Legge Urbanistica e disposizioni generali) e successive modifiche ed integrazioni.

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell’acquedotto comunale sino al raccordo con il misuratore dell’acqua, contatore compreso, sono di proprietà del Comune.


ART. 2

QUALITA’ DELLE ACQUE

La qualità dell’acqua potabile fornita deve essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.P.R. n.236 del 24.5.1988 (Attuazione della direttiva CEE n.80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art.15 della Legge 16.4.1987,n.183) ed alle successive modifiche ed integrazioni. Il Comune è responsabile della qualità delle acque fino al punto di consegna all’Utente. Le modalità ed i tempi di controllo debbono essere conformi alla vigente normativa in materia.

L’Utente può adottare apparecchiature di trattamento dell’acqua potabile nei limiti di quanto prescritto dalle leggi vigenti ed in particolare dal Decreto del Ministero della Sanità n.443 del 21.12.1990 (Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili). La loro installazione dovrà essere sempre dichiarata ed approvata dal Comune, dal momento che tali strumenti vengono comunque utilizzati su acque già distribuite con caratteristiche di potabilità, i cui requisiti sono costantemente conformi al precitato D.P.R. n.236/1988.

L’installazione di tali apparecchiature (es. filtri a carbone attivo), se non usate correttamente può provocare rischi di proliferazione batterica o il rilascio di micro-inquinanti. Per tale motivo è obbligatorio e indispensabile la presenza di un dispositivo di non ritorno dell’acqua nella rete pubblica da installarsi a cura e spese del Comune..




ART. 3

TIPOLOGIA DELLE FORNITURE


Le forniture si distinguono in:

categoria a) uso domestico, acqua potabile destinata all’uso umano: alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici ordinari.


categoria b) uso non domestico, per scopi industriali, artigianali, turistico/alberghiero, zootecnico, costruzione e per uso temporaneo (mostre, fiere, mercati, spettacoli viaggianti, lavori cimiteriali, cappelle gentilizie, ecc.). Per uso temporaneo si intende l’acqua utilizzata per periodi di tempo limitati ed in casi particolari che dovranno essere valutati di volta in volta dal Dirigente Tecnico il servizio che ne rilascia il Nulla Osta. Il periodo massimo di utilizzo si prevede sia di mesi sei. In caso si abbia necessità di prolungare tale periodo dovrà essere inoltrata richiesta scritta di autorizzazione evidenziandone i motivi.

L’utenza categoria b) uso costruzione è obbligatoria in caso di rilascio di concessione edilizia con lottizzazione. In tali casi l’ufficio tecnico è tenuto a trasmettere copia della predetta concessione all’ufficio amministrativo acquedotto per curare il procedimento di stipula del contratto di concessione uso costruzione.



categoria c) uso pubblici servizi.


Sono considerati servizi pubblici: Uffici municipali, Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Caserme, Uffici di Polizia, Guardia di Finanza, Forestale, ASL, Ospedale, Case di cura, Comunità, impianti sportivi, Uffici giudiziari, Condotte agrarie, Comunità religiose, stazioni ferroviarie, e tutti gli uffici pubblici in genere.


L’acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze dotate di rete di distribuzione idrica comunale, sia per uso domestico che per gli altri usi. Per le aree fuori dal centro abitato e definiti dallo strumento urbanistico come agricole il Dirigente Amministrativo del servizio acquedotto ha facoltà di accogliere le richieste di concessione di acqua entro i limiti di quantitativo disponibile e comunque non superiori a quelli fissati per usi domestici. La concessione può essere accordata sempre che il fondo rurale sia dotato di immobile regolarmente accatastato ed in regola con la vigente normativa edilizia. A tale scopo dovrà essere allegata all’istanza la dovuta certificazione catastale.

La fornitura dell’acqua è effettuata a deflusso libero, misurata a contatore.


ART. 4

FORNITURE IN EDIFICI DESTINATI A PUBBLICI SERVIZI


Le forniture di acqua in edifici destinati a pubblici servizi sono soggette a convenzione da stipulare con gli Enti erogatori di tali servizi alle condizioni che si stabiliranno con deliberazione della Giunta Municipale ferme restando le modalità indicate nel presente Regolamento.


Le informazioni son state raccolte del sito del comune di Bronte
(vedi link a fianco).
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