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+++ I regolamenti per la gestione di un acquedotto
Dall'art.5 all'art.12
ART.5 IMPIANTI AD USO PUBBLICO Sono considerati impianti ad uso pubblico e ne è vietato 1’uso da parte dei privati: le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici; gli impianti destinati al lavaggio delle fognature; gli imp

ART.5

IMPIANTI AD USO PUBBLICO


Sono considerati impianti ad uso pubblico e ne è vietato 1’uso da parte dei privati:

le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

gli impianti destinati al lavaggio delle fognature;

gli impianti dei pubblici abbeveratoi;

le bocche di incendio poste sul suolo pubblico.


E’ fatto divieto inoltre:

1 - di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per uso diverso dall’ordinario impiego domestico, e comunque applicare alla bocca delle stesse tubi di gomma o altro materiale equivalente;

2 - di prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento stradale e dai pubblici giardini;

3 - di prelevare acqua dalle vasche dei pubblici abbeveratoi per uso diverso da quello della propria destinazione;


di prelevare acqua dalle bocche di incendio se non per 1’utilizzazione specifica.

Il prelievo per uso antincendio è consentito dagli impianti di cui ai precedenti numeri 1), 2), 3), in deroga ai sopra espressi divieti.


ART. 6

ISTANZA DI CONCESSIONE

Chiunque desideri ottenere una concessione di acqua dovrà far pervenire al Comune istanza scritta, su moduli predisposti dal Comune, nella quale dovrà dichiarare:

a) Cognome, nome, codice fiscale o partita IVA, data e luogo di nascita, residenza, recapito dove eventualmente dovrà essergli inoltrata qualsiasi comunicazione;

b) qualifica del richiedente: proprietario, usufruttuario, locatario, capo condomino o amministratore, sequestratario ecc;

c) 1’uso e la categoria per la quale la concessione è richiesta;

d) 1’ubicazione dell’immobile per il quale 1’acqua è richiesta;

e) 1’eventuale rilascio della concessione edilizia con gli estremi della concessione;

f) eventuali estremi dell’istanza di concessione in sanatoria con espressa attestazione che 1’immobile non presenta caratteristiche ostative all’ottenimento della concessione edilizia in sanatoria. Per le opere iniziate anteriormente al 30/01/1977, e solo se non già in possesso del Comune, occorre allegare perizia giurata redatta dal professionista regolarmente iscritto all’albo attestante che 1’immobile non ha subito, dopo tale data, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione o che comunque avrebbero richiesto una concessione edilizia;

g) eventuali autorizzazioni per l’attraversamento di strade e pertinenze ANAS, della Provincia, del demanio, delle Ferrovie, come pure la concessione per l’occupazione del suolo e/o del sottosuolo. Copie di tali autorizzazioni/concessioni debbono essere allegate alla domanda;

h) di aver preso conoscenza del presente Regolamento e di assoggettarsi allo stesso.

Per quanto riguarda la materia dell’autocertificazione il Comune attua la normativa vigente (legge 127/97 e D.P.R. 403/1999). .


Sarà cura dell’Ufficio Tecnico Comunale esprimere parere di competenza, sulle modalità e sulla tipologia di realizzazione degli impianti prescrivendo eventuali modifiche e variazioni. L’attestato del verbale di sopralluogo del tecnico comunale attestante la idoneità dei locali all’ottenimento della concessione dovrà essere rilasciato entro 7 giorni dalla data di ricevimento della domanda e sarà allegato all’istanza di concessione.

ART.7

ATTO DI CONCESSIONE – CAUZIONE


L’erogazione avverrà mediante la stipula, tra il Comune e il richiedente di apposito atto di concessione le cui spese sono a totale carico del richiedente stesso. Prima della stipulazione della concessione, il richiedente dovrà provvedere al versamento presso la Tesoreria Comunale delle somme richieste dall’Amministrazione per spese contrattuali, nonché di un importo fisso come da tabella allegato A quale cauzione infruttifera a garanzia dei consumi che sarà restituito all’atto della risoluzione del contratto dopo che l’Utente avrà soddisfatto tutti i debiti verso l’amministrazione o conguagliato con l’ultima fornitura.

Ogni contratto sarà sottoscritto dalle parti (Dirigente del settore, in qualità di rappresentante del Comune, e Utente/Concessionario) e sarà registrato nell'apposito Registro delle concessioni con numerazione progressiva per anno su supporto magnetico e/o cartaceo.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, la pratica è archiviata e all'interessato dovrà essere data motivata comunicazione di tale diniego.

Qualora la domanda venga accettata e l'interessato non risponda entro 60 giorni alla richiesta di documentazione da parte del Comune, la domanda verrà ugualmente archiviata.

Nel caso in cui la domanda di concessione venga sospesa, viene inserita in un apposito Registro delle sospensioni in attesa che vengano meno i motivi di tale sospensione. Anche in questo caso dovrà esserne data apposita comunicazione all'interessato.


ART.8

DURATA DELLE CONCESSIONE


I contratti di fornitura, con esclusione di quelli categoria b), uso temporaneo e costruzione e salvo diversa indicazione convenzionale, sono a tempo indeterminato. L’Utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, ferma restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti i sigilli di blocco. L’apposizione dei sigilli dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore. Gli utenti che intendono recedere dalla concessione debbono dare comunicazione scritta o tramite raccomandata A.R. o a mezzo di apposita richiesta presentata presso l’Ufficio del Protocollo del Comune.

Il recedente dovrà comunque corrispondere 1’importo del consumo dell’acqua fino al momento della chiusura con sigillo del misuratore. L’Utente sarà tenuto, in ogni caso, al pagamento dell’intera quota fissa prevista per tutto l’anno solare in base all’uso dichiarato nel contratto di fornitura.


ART. 9

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, qualora 1’Utente non abbia provveduto entro i termini prescritti al pagamento del canone e del relativo ammontare per i consumi effettuati dovrà provvedere alla sospensione della erogazione dell’acqua. Qualora tale sospensione per morosità si protragga per oltre 60 giorni il Comune, entro i successivi sessanta giorni, previo avviso scritto notificato, provvede alla revoca della concessione mediante ritiro dell’apparecchio di misurazione e sigillatura della presa. Resta salvo il diritto del Comune per il recupero dell’intero ammontare dei corrispettivi pattuiti per canoni arretrati e per risarcimento di eventuali danni.


ART. 10

CAMBIAMENTO INTESTAZIONE CONTRATTO - VOLTURA


Il cambiamento della persona fisica o giuridica a cui il contratto è intestato rende necessario il perfezionamento di un nuovo contratto. Il trasferimento di proprietà dell’immobile servito sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune affinché possa provvedere alle eventuali volture e/o autorizzare nuove concessioni.

La domanda di voltura o subentro, va presentata in carta libera.

L’Utente originario è tenuto, in ogni caso, al pagamento dell'intero canone annuo nonché dei consumi registrati fino al perfezionamento del nuovo contratto di subentro. Il subentrante, ai fini economici, inizia a pagare i consumi dal primo giorno del mese relativo alla voltura. In caso di trasferimento di titolarità "mortis causa"dell’utente il cambiamento dell'intestazione del contratto sarà eseguito d’ufficio e senza oneri a carico delle persone conviventi appartenenti allo stesso nucleo familiare. Negli altri casi, tutte le spese contrattuali sono a carico dell’Utente subentrante. In caso di subentro tra persone conviventi appartenenti al medesimo nucleo familiare l'importo del canone annuo dovuto nonché i consumi effettuati fino alla data del subentro verranno fatturati al nuovo utente subentrante.

In qualsiasi caso, per il perfezionamento dell'atto è necessaria la sottoscrizione del nuovo contratto da parte del subentrante che potrà avvenire o per atto di delega o, in caso di impedimento, su richiesta scritta, anche a domicilio dell'Utente tramite un operatore comunale.


ART. 11

FALLIMENTO DEL TITOLARE


In caso di fallimento del titolare, la concessione resta sospesa con effetto immediato dal momento in cui il Comune ne venga a conoscenza. Il curatore con 1’autorizzazione del giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nella concessione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. Il curatore che subentri dovrà preventivamente pagare al Comune quanto dovuto dal fallito. Il Comune si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt.72 e 74 della legge fallimentare (scioglimento del contratto per inadempienza).

ART.12

BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE


Per 1’alimentazione di bocche antincendio in zone ove esistono condutture sufficienti al alimentarle viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo agli altri usi. Il Comune, a spese dell’Utente, provvede alla costruzione delle suddette prese fino al limite della proprietà privata. L’Utente deve fornire al Comune lo schema di dislocamento delle bocche antincendio provvedendo, altresì, al tempestivo aggiornamento dello stesso in caso di variazioni. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L’Utente ha diritto di servirsi della bocca limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento. Nel caso in cui, per i motivi anzidetti, si e fatto uso di una bocca antincendio 1’Utente deve darne comunicazione scritta al Comune entro 24 ore, affinché si provveda alla risugellazione. In caso della mancata comunicazione e qualora le bocche venissero aperte non per causa di incendio e qualora i sigilli venissero rinvenuti rotti o mancanti 1’Utente deve corrispondere una penale come addebito per presunti consumi; detta penale sarà stabilita dal Dirigente amm.vo acquedotto. Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la portata e pressione dell’acqua al momento dell’uso.


Le informazioni sono state raccolte dal sito del comune di Bronte
(vedi link a fianco).
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