Art. 1 1. La Regione conferma il principio della salvaguardia del territorio e dell'ambiente quale interesse preminente della comunita' regionale. 2. Nell'esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, con apposita legge la Regione detta, entro il 31 marzo 2004, nuove norme in materia di vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, responsabilita' e sanzioni, promuovendo l'aggiornamento della strumentazione pianificatoria, potenziando gli apparati organizzativi e incentivando i sistemi tecnologici di controllo del territorio. 3. La legge regionale si conforma ai seguenti principi: a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico ed architettonico; b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio cosi' come definito dal sistema della pianificazione territoriale e urbanistica, in coerenza con le previsioni della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio); c) pieno riconoscimento del ruolo dei Comuni, nell'esercizio delle funzioni di governo del territorio, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e di vigilanza, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia); d) generale non sanabilita' delle violazioni in contrasto con la strumentazione urbanistica vigente.
|