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+++ LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 16 GENNAIO 2004 Art.3
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Art. 3 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sar

Art. 3
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 16 gennaio 2004


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