+++ LEGGE REGIONALE EMILIA ROMAGNA 16 GENNAIO 2004 Art.2
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Art. 2
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi, cosi' come regolati dall'articolo 32
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Art. 2 1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, i Comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti relativi alla definizione degli illeciti edilizi, cosi' come regolati dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). Resta ferma la possibilita' della presentazione delle domande di sanatoria da parte degli interessati, a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.
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