Art. 5. Conformità alle prescrizioni della Commissione internazionale permanente.
1. Il controllo delle dimensioni delle munizioni, delle pressioni medie delle cartucce o dei parametri equivalenti nel caso di munizioni speciali, nonchè della sicurezza di funzionamento si effettua secondo le prescrizioni delle decisioni della CIP entrate in vigore a norma dell'art. 8, paragrafo 1, primo comma, del citato regolamento della CIP allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, saranno fissate le modalità di controllo e la quantità delle produzioni non in serie di cartucce da caccia a pallini a percussione centrale destinate unicamente al mercato interno, fermi in ogni caso il rispetto dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP e l'apposizione, sulle unità di imballaggio elementare, delle indicazioni di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d), e, sulle cartucce, delle indicazioni distintive previste all'art. 4.
Art. 6. Organi nazionali competenti per la prova delle munizioni commerciali.
1. Organi nazionali competenti ad effettuare le prove in conformità alle prescrizioni della presente legge ed alle decisioni della CIP di cui all'art. 1, comma 2, sono il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia (Brescia) o le sezioni del Banco stesso che dovessero costituirsi in altre località a norma dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, come integrato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1968, n. 317.
2. Ai fini dell'espletamento delle prove indicate al comma 1 i delegati del Banco nazionale di prova possono effettuare il prelievo di munizioni di qualsiasi tipo e provenienza, sia presso fabbricanti e importatori, sia presso ciascuna armeria o ciascun punto di vendita. I delegati del Banco nazionale di prova trovando impedimenti durante i prelievi di munizioni possono chiedere l'intervento della forza pubblica.
3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di fabbricazione, il Banco nazionale di prova può abilitare i fabbricanti o gli importatori purchè soddisfino le condizioni di idoneità previste.
4. Ai soli fini del controllo di fabbricazione il Banco nazionale di prova può delegare organismi associativi all'uopo autorizzati.
5. I soggetti abilitati e delegati di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo operano sotto la vigilanza del Banco nazionale di prova.
6. Gli oneri relativi all'abilitazione dei fabbricanti, degli importatori e degli organismi associativi per il controllo di fabbricazione ed i successivi controlli periodici obbligatori previsti dalla CIP, nonchè il controllo di tipo delle munizioni, sono a carico dei richiedenti.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, verrà emanato un regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonchè quelle relative al rimborso per le munizioni prelevate.
Art. 7. Soggetti autorizzati all'apposizione del contrassegno e modalità per il rilascio dell'autorizzazione.
1. Le operazioni di controllo e di apposizione del contrassegno su ogni unità di imballaggio elementare sono effettuate sotto la sorveglianza del Banco nazionale di prova, ferma la responsabilità del fabbricante delle munizioni per ogni difetto delle medesime, delle apparecchiature utilizzate per il controllo e dello svolgimento delle operazioni.
2. Possono essere autorizzati all'apposizione del contrassegno, oltre ai fabbricanti di munizioni, anche gli importatori che pongano in commercio munizioni prodotte in uno Stato non aderente alla Convenzione indicata all'art. 1. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento della Commissione istituita ai sensi dell'art. 8 previo accertamento dei requisiti appresso indicati:
a) che il richiedente possegga gli apparecchi di misura delle dimensioni, delle pressioni o dei parametri equivalenti per il tipo di munizioni e disponga del personale capace di utilizzarli, oppure abbia affidato il controllo della sua produzione ad una autorità riconosciuta;
b) che i controlli abbiano dimostrato che le munizioni fabbricate sono conformi alle prescrizioni previste dalla presente legge ed alle decisioni, compresi gli allegati tecnici, adottate dalla CIP, di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora vengano meno le condizioni ivi previste.
4. Nell'esercizio dei suoi poteri di sorveglianza, il direttore del Banco nazionale di prova può, con effetto immediato, inibire l'apposizione del contrassegno su lotti giudicati non conformi ai requisiti prescritti.
5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi alla Commissione di cui all'art. 8.
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