Art. 9. Vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni poste con la presente legge e con le decisioni della CIP, di cui al comma 2 dell'art. 1, spettano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Ove si constati che uno o più lotti di munizioni, provvisti del contrassegno di controllo, non siano rispondenti ai requisiti prescritti, previo l'espletamento di una ulteriore prova presso il Banco nazionale di prova, è disposto il ritiro del lotto o dei lotti dal commercio. Il provvedimento è adottato, senza indugio, dal direttore del Banco nazionale di prova.
3. Qualora la difformità dei requisiti di cui al comma 2 riguardi unicamente eccesso di pressioni, o parametri equivalenti, il fabbricante può essere autorizzato a rimettere in vendita le munizioni dopo aver apposto le indicazioni previste per le munizioni da caccia a pallini per armi ad anima liscia a percussione centrale ad elevate prestazioni che sviluppano pressioni superiori a quelle normali.
4. Nel caso di ritiro del lotto o dei lotti dal commercio il direttore del Banco nazionale di prova comunica il provvedimento al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla Commissione di cui all'art. 8 ed all'ufficio permanente della CIP, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei lotti stessi.
Art. 10. Nuova denominazione del Banco nazionale di prova ed integrazione del Consiglio di amministrazione del Banco stesso.
1. In relazione alle nuove attribuzioni previste dalla presente legge, il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia assume la denominazione di <<Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali>>.
2. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612, fanno parte del Consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova anche un rappresentante degli industriali fabbricanti di munizioni, un rappresentante degli artigiani fabbricanti di munizioni e un rappresentante dei fabbricanti di componenti di munizioni.
Art. 11. Finanziamento del Banco di prova.
1. Le tariffe per il controllo delle munizioni commerciali previsto dalla presente legge sono determinate secondo le modalità stabilite dall'art. 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8.
2. Per far fronte alle esigenze di adeguamento organizzativo e agli oneri derivanti dalla prima attuazione della presente legge, al Banco nazionale di prova viene concesso in via straordinaria un contributo di lire 1 miliardo per l'anno 1993.
3. Il programma di utilizzazione del contributo di cui al comma 2 sarà preventivamente sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che fisserà con proprio decreto le procedure di erogazione.
4. All'onere di lire 1 miliardo derivante per l'anno 1993 dall'attuazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede a valere sul capitolo 7541 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
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