Art. 12. Sanzioni.
1. Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga, in negozi o relativi magazzini, munizioni soggette a prova che risultino sprovviste del contrassegno o che non abbiano superato la prova è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 5 milioni.
2. Per i fabbricanti e gli importatori, autorizzati ai sensi del comma 2 dell'art. 7, che mettano in commercio munizioni senza contrassegno o che non abbiano superato la prova è prevista la revoca temporanea della licenza fino ad un periodo di dodici mesi e la revoca definitiva in caso di reiterazione della medesima infrazione.
3. Per le altre violazioni alle norme della presente legge, senza pregiudizio della procedura prevista dall'art. 9 per le munizioni provviste del contrassegno di controllo ma non conformi alle prescrizioni tecniche, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2 milioni.
4. Le sanzioni vengono irrogate dagli uffici provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA), competenti per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
5. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nel caso di mancata osservanza dei limiti di pressione stabiliti dalla CIP, di mancata applicazione dei contrassegni previsti all'art. 3, comma 2, lettere a), b), c) e d) e di mancata applicazione delle indicazioni distintive di cui all'art. 4 relativamente alle cartucce di cui al comma 2 dell'art. 5.
Art. 13. Rinvio alla normativa vigente in materia di munizioni.
1. Restano ferme le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, penali e di pubblica sicurezza, compresa la legislazione sociale, in materia di fabbricazione, importazione ed esportazione, anche temporanea, commercio, acquisto e vendita, detenzione e cessione a qualunque titolo della detenzione medesima, deposito, trasporto, porto, nonchè intermediazione, aventi ad oggetto le munizioni di qualsiasi genere.
Art. 14. Norma transitoria.
1. Restano valide le autorizzazioni per l'applicazione del contrassegno rilasciate dal Banco nazionale di prova per le armi da foco portatili ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 21 ottobre 1981.
2. Il Banco nazionale di prova è tenuto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere copia delle autorizzazioni rilasciate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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